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Sentenza

Sentenza del 17/07/2020 n. 2254 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Processo tributario telematico - Ricorso in modalità analogica - Appello in modalità telematica - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il procedimento riguarda la ammissibilità di un appello proposto in modalità telematica quando il ricorso di primo grado era stato introdotto con modalità analogiche. Si è invocata l'applicazione dell'art. 16 del d.l. 119/2018 (norma di interpretazione autentica relativa al periodo di sperimentazione del processo tributario telematico) per sostenere che le parti possano utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla scelta della controparte e dal fatto che il primo grado si sia svolto con modalità analogiche.

La decisione

Il giudice ha ritenuto ammissibile l'appello telematico. Ha applicato l'art. 16 del d.l. 119/2018 quale interpretazione autentica riferita al periodo in cui il PTT era in fase sperimentale, concludendo che la parte può utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio a prescindere dalla modalità utilizzata dalla controparte o dallo svolgimento analogo del primo grado. Di conseguenza l'impugnazione è stata ammessa e il procedimento è proseguito in modalità telematica.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018, art. 16

    Norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente al periodo di sperimentazione del PTT; stabilisce che le parti possono avvalersi delle modalità telematiche in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla scelta della controparte e dall'eventuale svolgimento analogico del primo grado.

  • d.lgs. 546/1992, art. 16

    Disciplina le modalità di instaurazione del processo tributario; è interpretato nel senso che non impedisce la presentazione telematica di atti di impugnazione negli stadi successivi del giudizio quando la normativa speciale lo consente.

  • d.lgs. 546/1992, art. 16-bis

    Riferimento alle comunicazioni e agli atti in forma telematica; viene inteso come compatibile con l'uso autonomo, da parte delle parti, del canale telematico per la proposizione degli atti processuali.

  • d.m. 163/2013, art. 2, comma 3

    Norma regolamentare sulle modalità tecniche del PTT; interpretata come disciplina tecnica che non ostacola la facoltà delle parti di optare per il canale telematico anche in appello.

Massime di principio

  • Quando esiste una disposizione di interpretazione autentica (anche riferita a un periodo di sperimentazione), questa può consentire l'uso del processo telematico in gradi successivi anche se il primo grado è stato trattato in modalità analogica.
  • La scelta di una parte di utilizzare il canale telematico per l'impugnazione non può essere ostacolata dalla diversa scelta della controparte; l'adozione del PTT è compatibile con la prosecuzione del giudizio in via telematica.
  • Per atti processuali successive al primo grado è possibile proporre impugnazioni telematiche, purché rispettati i requisiti formali e tecnici previsti dalla disciplina regolamentare (sottoscrizione, formato degli allegati, caricamento nel sistema).
  • In caso di dubbi procedurali, va verificata la presenza di norme di interpretazione autentica o di disposizioni transitorie che chiariscano l'ambito di applicazione del PTT: tali norme possono prevalere su interpretazioni restrittive.
  • Prassi consigliata: quando è possibile, utilizzare il canale telematico rispettando i requisiti di legge e regolamentari per evitare contestazioni di forma; se la controparte impugna modalità diverse, ciò non impedisce di proseguire telematicamente.
  • Sempre verificare scadenze, ricevute di avvenuta trasmissione e conformità tecnica (es. firma digitale, formato degli allegati) in quanto le contestazioni ammissibilità più frequenti riguardano profili formali e tecnici.

Testo integrale

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