Sentenza del 17/07/2020 n. 2252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Ires - Iva - Presunzione di cessione e di acquisto di beni in presenza di differenze inventariali - Diversi periodi di imposta oggetto di controllo - Legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha confermato la legittimità dell'applicazione della presunzione di cessione e di acquisto in presenza di differenze inventariali con riferimento a tutti i periodi di imposta sottoposti a controllo, sia ai fini IRES sia ai fini IVA, e non limitatamente all'anno dell'accesso verificativo. Pertanto le rettifiche fiscali disposte dall'Amministrazione per i vari periodi controllati sono state ritenute legittime
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di cessione e di acquisto prevista dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 433/1997, sostenendo che tale presunzione dovesse operare solo per l'anno in cui era intervenuto l'accesso dei verificatori (anno dell'accertamento) e non per i diversi periodi d'imposta oggetto di controllo
Norme richiamate
d.P.R. 433/1997, art. 1 e art. 4, comma 2
L'art. 4, comma 2, è stato interpretato come previsione che legittima, in presenza di differenze inventariali, una presunzione di cessione/acquisto estesa a tutti i periodi d'imposta oggetto di controllo; la presunzione può pertanto giustificare rettifiche sia IRES sia IVA nei diversi periodi verificati
Massime di principio
- La presunzione di cessione/acquisto per differenze inventariali opera su tutti i periodi d'imposta sottoposti a verifica, non solo sull'anno in cui avviene l'accesso
- Le rettifiche fiscali (reddito imponibile e IVA) possono essere estese ai singoli periodi controllati quando emergano discrepanze inventariali riferibili a quegli anni
- Il contribuente ha l'onere di fornire, per ciascun periodo contestato, documentazione idonea a spiegare le differenze inventariali (registri, fatture, documenti di trasporto, giustificativi di perdite, vendite non fatturate, ecc.) per superare la presunzione
- La presunzione è relativa: può essere superata con prove contrarie, ma tali prove devono riferirsi specificamente ai periodi d'imposta oggetto di accertamento
- In sede preventiva e contabile è consigliabile mantenere procedure d'inventario formali e documentazione dettagliata sulle movimentazioni di magazzino per evitare o limitare rettifiche estese a più esercizi
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