Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10741/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva definito con adesione, per gli anni d’imposta 2005-2008, recuperi a tassazione relativi a costi qualificati dall’amministrazione come "costi da reato"; successivamente, dopo l’esito del procedimento penale richiamato dalla contribuente, aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IRES, sostenendo che mancasse il presupposto dell’indeducibilità ex art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993. L’amministrazione non aveva risposto, formando il silenzio-rifiuto. La CTR aveva rigettato gli appelli ritenendo che la pretesa fiscale fosse stata avanzata dall’ufficio solo con l’invito a comparire nell’ambito dell’accertamento con adesione, dopo l’esercizio dell’azione penale, e che l’adesione rendesse intangibile la pretesa, precludendo il rimborso. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 14, comma 4-bis, sostenendo che il primo atto impositivo fosse il PVC della Guardia di Finanza, anteriore all’azione penale e quindi illegittimo; con il secondo motivo deduceva che, per effetto di una questione di competenza territoriale nel processo penale, la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe decaduta ex tunc, con conseguente mancanza del previo esercizio dell’azione penale al momento degli atti tributari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il PVC della Guardia di Finanza costituisse atto impositivo, poiché la Guardia di Finanza non ha potestà impositiva; ha richiamato la disciplina dell’accertamento con adesione, chiarendo che la pretesa erariale è formulata dall’ufficio nell’invito/proposta e che, una volta perfezionata l’adesione con sottoscrizione e pagamento, la pretesa diviene intangibile e non può essere surrettiziamente rimessa in discussione con istanze di rimborso. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la questione era nuova in cassazione e comunque manifestamente infondata l’idea che una questione di competenza territoriale nel penale faccia caducare ex tunc l’esercizio dell’azione penale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata partecipazione dell’Agenzia nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993

    come novellato dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012

    Per l’indeducibilità dei costi da reato è necessario che l’accertamento che reca la pretesa impositiva sia successivo all’esercizio dell’azione penale per delitti non colposi correlati ai costi contestati.

  • artt. 5 e seguenti, d.lgs. n. 218 del 1997

    L’accertamento con adesione ha una disciplina procedurale autonoma: l’ufficio formula la proposta, il contribuente può aderire o meno, e la definizione si perfeziona solo con sottoscrizione e pagamento.

  • art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997

    L’istanza del contribuente può seguire anche solo un PVC e può condurre alla formulazione della proposta da parte dell’ufficio.

  • art. 7, d.lgs. n. 218 del 1997

    La sottoscrizione dell’atto di adesione è requisito indispensabile per la sua esistenza.

  • artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218 del 1997

    La definizione si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata; solo da quel momento la pretesa originaria perde efficacia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per le censure di violazione di legge formulate dalla ricorrente.

  • artt. 23 e 50, c.p.p.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla competenza territoriale e sulla pretesa caducazione dell’azione penale.

  • art. 24, legge n. 4 del 1929

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non valorizzato nella decisione.

  • artt. 3 e seguenti, legge n. 241 del 1990

    Richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivi ai fini della ratio decidendi.

  • art. 7, legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza incidere sull’esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento con adesione la pretesa tributaria è formulata dall’ufficio nell’atto di invito/proposta e non dal PVC della Guardia di Finanza, che è atto di polizia privo di potestà impositiva.
  • La definizione con adesione, una volta perfezionata con sottoscrizione e pagamento nei termini, rende intangibile la pretesa concordata e preclude al contribuente di rimetterla in discussione mediante istanza di rimborso, che altrimenti si tradurrebbe in un’impugnazione surrettizia dell’accertamento.
  • Se il contribuente intende dedurre in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito, deve dimostrare specificamente di averla già sollevata nei precedenti giudizi, indicando l’atto processuale in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • L’eventuale controversia sulla competenza territoriale del giudice penale non comporta, di per sé, la caducazione ex tunc dell’esercizio dell’azione penale già compiuto dal pubblico ministero.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.