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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune aveva convenuto il Ministero chiedendo di accertare il diritto ad accedere e consultare gratuitamente, dal 1° gennaio 2006, la banca dati della Motorizzazione civile e di ottenere la restituzione di euro 8.328.651,74 versati per canoni di abbonamento e corrispettivi del servizio. Il Comune sosteneva che la normativa sopravvenuta dal 2000 avesse introdotto un principio generale di gratuità dell’accesso delle pubbliche amministrazioni alle banche dati detenute da altre amministrazioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo valide le somme corrisposte in esecuzione della convenzione stipulata tra le parti e applicabile il d.P.R. n. 634 del 1994. La Corte d’appello aveva riconosciuto il principio di gratuità delle consultazioni tra pubbliche amministrazioni, ma aveva escluso la ripetizione delle somme già versate, ritenendo possibile una diversa regolamentazione convenzionale dei rapporti. Il Ministero ha proposto ricorso principale, denunciando la violazione del d.P.R. n. 634 del 1994, degli artt. 48 e 50 del d.lgs. n. 82 del 2005, dell’art. 25, comma 2, della l. n. 340 del 2000 e dell’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 445 del 2000. Ha sostenuto che il regolamento del 1994 fosse ancora vigente e consentisse di distinguere tra gratuità del dato e onerosità del servizio e degli strumenti tecnologici necessari per fornirlo. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, contestando la decorrenza limitata del diritto all’accesso gratuito e deducendo la violazione dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009 e dell’art. 11, comma 2, della l. n. 104 del 2010, in relazione a un precedente giudizio amministrativo avente a oggetto la medesima controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, ha affermato che la normativa sopravvenuta, in particolare l’art. 25, comma 2, della l. n. 340 del 2000, l’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 445 del 2000 e l’art. 50 del d.lgs. n. 82 del 2005, impone la gratuità della circolazione e della fruizione dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni. La gratuità riguarda non solo il dato astrattamente considerato, ma anche l’accesso alla banca dati e gli strumenti informatici indispensabili per acquisirlo; tali strumenti costituiscono la modalità tecnica di messa a disposizione dell’informazione e non un servizio autonomo remunerabile. La Corte ha quindi escluso che l’onerosità possa essere reintrodotta mediante la qualificazione della consultazione informatica come servizio distinto. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto infondato perché non si confrontava con l’effettiva ratio decidendi della sentenza d’appello, basata sulla validità delle convenzioni già stipulate e sulla natura non perentoria delle disposizioni richiamate ai fini della ripetizione delle somme. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 634/1994

    Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi a usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Motorizzazione civile; gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per i compiti d’istituto.

    La disposizione già prevedeva la gratuità della circolazione delle informazioni, sebbene riferita alle amministrazioni statali e agli utenti individuati dalla norma.

  • art. 8 d.P.R. n. 634/1994

    Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono accedere gratuitamente alle informazioni connesse allo svolgimento dei propri compiti d’istituto.

    Conferma la gratuità dell’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

  • art. 25, comma 2, l. n. 340/2000

    Le pubbliche amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

    Introduce una regola generale di accesso gratuito delle pubbliche amministrazioni ai dati pubblici, applicabile anche ai Comuni e alla banca dati della Motorizzazione civile.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. n. 445/2000

    Le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.

    Esprime il principio dello scambio reciproco e gratuito delle informazioni tra amministrazioni pubbliche.

  • art. 50 d.lgs. n. 82/2005

    I dati trattati da una pubblica amministrazione devono essere fruibili e riutilizzabili dalle altre amministrazioni, quando necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, senza oneri a carico dell’amministrazione richiedente, salvo eventuali costi eccezionali.

    Impone la disponibilità gratuita dei dati e degli strumenti necessari al loro utilizzo istituzionale; non consente di qualificare gli strumenti informatici indispensabili come servizio autonomamente remunerabile.

  • art. 97 Cost.

    Principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

    Costituisce fondamento costituzionale della piena circolazione dei dati pubblici tra amministrazioni, evitando duplicazioni istruttorie e trasferimenti interni di risorse privi di utilità.

  • art. 402, comma 9, d.P.R. n. 495/1992

    La disposizione disciplina rapporti concernenti i privati e non incide sulla gratuità dei rapporti tra pubbliche amministrazioni.

  • l. n. 241/1990

    Le disposizioni richiamate dalla controversia riguardano rapporti con i privati e non regolano i rapporti di accesso tra pubbliche amministrazioni.

  • art. 50-ter d.lgs. n. 82/2005

    La previsione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati si pone nel solco della condivisione e dell’utilizzo del patrimonio informativo pubblico tra soggetti legittimati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali indicate nei ricorsi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione pubblica necessita di dati detenuti da un’altra amministrazione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la circolazione e la fruizione di tali dati devono avvenire gratuitamente.
  • La gratuità non riguarda soltanto il dato considerato in astratto, ma comprende l’accesso alla banca dati e gli strumenti informatici e le modalità tecniche indispensabili per la consultazione e l’utilizzazione dell’informazione.
  • L’amministrazione titolare dei dati non può eludere il principio di gratuità qualificando come servizio autonomo e remunerabile la piattaforma o gli strumenti tecnologici necessari a rendere concretamente disponibile il dato.
  • La messa a disposizione dei dati pubblici tra amministrazioni, per finalità istituzionali, costituisce adempimento di un obbligo legale di cooperazione amministrativa e non una prestazione resa nell’ambito di un rapporto sinallagmatico oneroso.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile o infondato quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda o a sollecitare una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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