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Sentenza

Sentenza del 11/03/2022 n. 7928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2010: il contribuente contestava la qualificazione del terreno come edificabile sulla base del PUC non indicato nell'avviso, lamentava la mancata comunicazione degli atti presupposti e della variazione di edificabilità, l'assenza di motivazione dell'aumento d'imposta e la non conoscibilità del PUC prima del giudizio di merito; deduceva anche vizi di omessa pronuncia da parte della Commissione regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità e in parte nel merito. Ha ritenuto prevalenti i seguenti punti: (i) principio di autosufficienza del ricorso e mancata specificazione/localizzazione dei documenti e dei passi dell'avviso impugnato giustificano l'inammissibilità; (ii) il PUC, quale atto pubblico e soggetto a pubblicazione, è conoscibile ed efficace erga omnes dalla pubblicazione e può far sorgere la qualifica di area edificabile ai fini fiscali anche senza approvazione regionale o piani attuativi; (iii) l'edificabilità ai fini ICI va ricavata dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'esistenza di piani attuativi; (iv) la mancata comunicazione al singolo proprietario della nuova qualificazione non è specificamente sanzionata e non invalida automaticamente l'avviso; conseguentemente il ricorso è respinto e non sono liquidate spese per mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 (convertito)

    Interpretazione autentica secondo la quale, ai fini ICI, l'edificabilità deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11‑quarterdecies, comma 16 (e successive modificazioni)

    Richiamato per consolidare l'orientamento che l'avvio del procedimento urbanistico e la qualificazione nel PRG/PUC incidono sul valore venale ai fini tributari.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    Norma di riferimento sul presupposto impositivo ICI; la Corte interpreta in armonia con le disposizioni interpretative successive che connettono la qualificazione urbanistica al regime fiscale.

  • L.R. Campania n. 16/2004, art. 23

    Definisce il PUC come strumento urbanistico generale comunale; la Corte considera il PUC idoneo ad attribuire la natura edificabile alle aree ai fini fiscali, avendo efficacia di pianificazione e incidenza sulla valutazione del valore venale.

  • L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10 in relazione al R.D. 6 maggio 1934, n. 383, art. 62 (testo sostituito dalla L. 1950 n. 530)

    Riferimento alla disciplina della pubblicazione degli strumenti urbanistici e alla loro efficacia erga omnes dalla pubblicazione nell'albo comunale; giustifica la conoscibilità del PUC.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59

    Prevede la facoltà per i Comuni di deliberare valori orientativi dei fondi; la Corte precisa che tale deliberazione è facoltativa e il valore attribuito ha natura orientativa/indicativa.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑octies e Statuto del contribuente (art. 7)

    Richiamate nelle doglianze sull'obbligo di comunicazione degli atti presupposti; la Corte osserva che la mancata comunicazione non è specificamente sanzionata e non invalida automaticamente l'avviso se non provato un pregiudizio concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 (n. 3 e n. 4)

    Art. 112 richiamato in tema di principio di autosufficienza; art. 360 utilizzato per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e omessa pronuncia). La Corte rigetta i motivi per mancata trascrizione e localizzazione degli atti/processuali e per introdurre questioni nuove in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1‑quater e comma 1‑bis

    Riferimento al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale ulteriore versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'imposizione su aree fabbricabili ai fini ICI/IMU la qualificazione urbanistica contenuta nello strumento generale adottato dal Comune (PRG o PUC) è determinante anche se non è ancora approvata dalla Regione o mancano strumenti attuativi: la semplice previsione urbanistica incide sul valore venale fiscalmente rilevante.
  • Il PUC e gli strumenti urbanistici generali, una volta pubblicati, hanno efficacia conoscibile e operano erga omnes; la mancata comunicazione individuale al proprietario non invalida automaticamente l'accertamento salvo che sia provato un concreto pregiudizio rilevante.
  • In Cassazione il principio di autosufficienza obbliga a riportare testualmente e localizzare nel processo i documenti e i passi dell'atto impugnato (es. motivazione dell'avviso di accertamento); l'omessa trascrizione o localizzazione comporta inammissibilità per difetto di specificazione.
  • Non è possibile introdurre in sede di legittimità questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, salvo questioni rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve dimostrare che la questione era già dedotta in appello e indicare dove nel fascicolo.
  • La mancata adozione di piani attuativi o la non operatività dello strumento urbanistico non escludono automaticamente la rilevanza fiscale della qualificazione urbanistica quando tale qualificazione sia stata attribuita dallo strumento generale adottato dal Comune.
  • La facoltà comunale di deliberare valori orientativi dei fondi (art. 59 D.Lgs. 446/1997) non è obbligatoria: l'assenza di tale deliberazione non impedisce l'accertamento basato sul valore venale desumibile dalla qualificazione urbanistica.

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