Sentenza del 11/03/2022 n. 66 - Corte Costituzionale
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedure di discarico dell'inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione - Definizione degli agenti di riscossione - Applicabilità retroattiva alle società private "scorporate" - Estensione a loro favore del meccanismo dello "scalare inverso" - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedure di discarico dell'inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione - Automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" - Meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile - Denunciata irragionevolezza, preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, violazione dei principi dell'effettività della tutela giurisdizionale, del perseguimento degli equilibri di finanza pubblica, del buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici nonché di quello di effettività della capacità contributiva e lesione dell'autonomia, anche finanziaria, dell'ente locale - Inammissibilità delle questioni. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684; legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 815; decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 4, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina del discarico per inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione: in particolare l'estensione, per effetto dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160, delle norme sul meccanismo dello "scalare inverso" (art. 1, commi 684, 687 e 688, L. 23 dicembre 2014, n. 190) anche alle societa private "scorporate" e la portata applicativa, sempre nei confronti delle scorporate, dell'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro previsto dall'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito). I rimettenti denunciavano violazioni di vari articoli costituzionali (in primis art. 3 per irragionevolezza, nonché art. 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119) per la retroattività e gli effetti preclusivi sul controllo da parte degli enti creditori e sull'accesso alla tutela giurisdizionale e per l'esenzione da responsabilità amministrativa e contabile.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha: 1) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687 (secondo periodo) e 688 (secondo periodo) in combinato disposto con il comma 684 della L. n. 190/2014, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della L. n. 160/2019, risultano applicabili sin dalla data di entrata in vigore anche alle attivita svolte in regime di concessione il cui ramo d'azienda fu trasferito (le cosiddette societa "scorporate"); la corte ha motivato la declaratoria per violazione dell'art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza) ritenendo irragionevole e ingiustificata la retroattiva estensione del meccanismo dello scalare inverso alle scorporate; 2) dichiarato inammissibili le questioni relative all'art. 4 del D.L. n. 119/2018 (stralcio automatico fino a 1.000 euro) nella parte in cui si assumeva l'applicazione anche ai rapporti pendenti con le societa scorporate, per difetti di delimitazione della materia e di rilevanza. In sintesi: annullamento parziale della estensione retroattiva del meccanismo di differimento dei controlli nei confronti delle societa private scorporate; questione sullo stralcio automatico ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 commi 684, 687, 688
commi 684, 687 (secondo periodo), 688 (secondo periodo)
introducono il meccanismo dello 'scalare inverso' per il controllo delle comunicazioni di inesigibilita e l'esclusione dal controllo delle quote di valore unitario fino a 300 euro; la Corte ha ritenuto incostituzionale la loro applicazione retroattiva alle societa scorporate quando estesa da norma successiva
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 815
disposizione che dispone l'applicabilita dei contenuti normativi riferiti agli agenti della riscossione anche alle attivita svolte dalle societa 'scorporate' sin dalla data di entrata in vigore delle norme; la Corte l'ha qualificata come norma innovativa a efficacia retroattiva e ha ritenuto l'estensione retroattiva irragionevole e incostituzionale nella misura descritta
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 art. 4 (convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136)
prevede l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro per carichi affidati dal 2000 al 2010 e rinvia all'art. 1, comma 529, L. n. 228/2012 per effetti sull'inapplicabilita di procedure di discarico e responsabilita; la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate su questo articolo quando l'oggetto non era sufficientemente delimitato
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1 comma 529
richiamata dal D.L. n. 119/2018 per escludere l'applicabilita di determinati controlli e responsabilita; rilevata nella discussione sul regime di esenzione da responsabilita contabile
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 art. 3 comma 24 lettera b
art. 3, comma 24, lettera b
norma che disciplina il trasferimento del ramo d'azienda alle societa 'scorporate'; fondamentale per identificare quali soggetti fossero considerati esclusi o inclusi nelle proroghe e nei meccanismi di controllo della riscossione
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 art. 19
norma che prevede il controllo delle comunicazioni di inesigibilita; le disposizioni della L. n. 190/2014 incidono sulla sua applicazione e sul termine di esercizio del controllo
Massime di principio
- La retroattiva estensione di regimi procedurali che incidono sui diritti di terzi va giustificata da ragioni oggettive e proporzionate; in loro assenza l'estensione puo risultare irragionevole e incostituzionale.
- Deve essere preservata la distinzione tra soggetti pubblici della riscossione e societa private scorporate: misure straordinarie adottate per ragioni eccezionali a favore di agenti pubblici non possono automaticamente e retroattivamente estendersi alle scorporate senza valida giustificazione.
- Norme che sospendono o escludono il controllo dell'ente creditore o precludono l'azione di responsabilita amministrativa e contabile possono ledere l'effettivita della tutela degli enti locali e la ragionevolezza della politica di finanza pubblica se determinate in modo indiscriminato o retroattivo.
- Quando si propone una questione di costituzionalita relativa a norme complessive (es. stralci, annullamenti), il rimettente deve delimitare con precisione il thema decidendum e la portata applicativa (a quali soggetti, quali annualita, quali effetti), pena l'inammissibilita.
- Il legislatore che introduce meccanismi di 'rottamazione' o 'stralcio' deve bilanciare l'interesse all'efficienza della riscossione con il dovere tributario e il diritto degli enti creditori alla verifica e ad azioni di responsabilita; soluzioni generalizzate e retroattive presentano rischi di incostituzionalita.
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