Sentenza del 11/03/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - prova documentale - assolvimento dell'onere di disconoscere la conformita' tra l'originale e una copiafotostatica - dichiarazione chiara e specifica - poteri di verifica del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione di fermo amministrativo per omesso pagamento di TARSU (anni 2009-2012) e ICI (anni 2009-2011). La ricorrente deduceva: mancata notifica degli atti prodromici (preavvisi/ingiunzioni), carenza di motivazione dell'atto, sottoscrizione da parte di funzionario non abilitato, e disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche prodotte dal concessionario rispetto agli originali; chiedeva verificazione e deposito degli originali.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto che le fotocopie prodotte dal concessionario fossero rappresentative degli originali alla luce di plurimi e concordi elementi presuntivi (confronto di firme apposte sulle relative e sulle nomine, numeri di protocollo sulle cartoline di avviso, corrispondenza delle sottoscrizioni e delle date). Non è stata presentata querela di falso; le copie sono risultate sufficientemente leggibili e l'identità del soggetto che ha sottoscritto gli atti è risultata desumibile dal contesto, per cui non è stato disposto il deposito degli originali né la verificazione. Pertanto l'opposizione al fermo è respinta. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
Art. 2719 c.c.
Disciplina il disconoscimento delle scritture private: il giudice può presumere la conformità di una copia all'originale salvo che la parte non adempia all'onere di disconoscimento; in applicazione è richiesto un disconoscimento chiaro e specifico.
Cassazione civile, ordinanza n. 311/2020 (massima conforme citata)
Principio secondo cui l'onere di disconoscere la conformità tra originale e copia fotostatica va assolto con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto; il giudice può tuttavia ritenere autentica una copia sulla base di plurimi e concordi elementi presuntivi senza necessità di confronto con l'originale.
Massime di principio
- Per rendere efficace il disconoscimento della conformità tra copia e originale è necessaria una dichiarazione chiara, specifica e circostanziata che indichi quale documento si contesta e in quali aspetti si assume la differenza dall'originale; le contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
- Il giudice può ritenere autentica una copia fotostatica anche senza il confronto con l'originale se emergono plurimi e concordi elementi presuntivi (es. corrispondenza di firme, numeri di protocollo, riscontri sulle cartoline di avviso, coerenza formale dei documenti).
- L'illeggibilità della firma o la scarsa leggibilità di una copia non determinano di per sé la nullità dell'atto quando l'identità dell'emittente sia desumibile dal contesto documentale.
- Se si contesta concretamente l'autenticità o l'autografia di un documento, le azioni adeguate sono: formulare un disconoscimento puntuale, chiedere il deposito degli originali e/o la verificazione e, se necessario, proporre querela di falso; senza questi passi la contestazione è debole.
- In giudizio tributario, l'assenza di costituzione della parte resistente può incidere sulle spese (es. nulla sulle spese se resistente non costituito), ma non impedisce la conferma degli accertamenti probatori operati dal Collegio.
- Per difendersi efficacemente da iscrizioni di fermo basate su documenti fotocopiati, raccogliere e produrre elementi contrari (prove di mancata notifica, documentazione che attesti domiciliazione diversa, testimonianze, mail, pagamenti) e formulare contestazioni documentali specifiche e documentate.
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