Sentenza del 11/03/2022 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sanzione a carico della società - Concorso in solido del soggetto fisico - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha proposto appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato l'atto di contestazione con il quale si chiedevano al Sig. S. le sanzioni irrogate alla società M.A.C. per concorso nell'illecito tributario. L'Agenzia sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere insufficiente la prova della partecipazione del Sig. S. alla violazione e chiedeva la riforma della sentenza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'Agenzia non abbia dimostrato i presupposti che giustificherebbero la responsabilità solidale del soggetto fisico (es. che l'azione sia stata posta in essere per interesse esclusivamente personale o che la società sia stata artificiosamente costituita per fini illeciti). Per tali ragioni l'atto sanzionatorio nei confronti del Sig. S. è illegittimo. Non sono state liquidate le spese di giudizio per la mancata costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
art. 7, d.l. n. 269/2003 (conv. con modificazioni in L. n. 326/2003)
Le sanzioni amministrative connesse al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono, di regola, a carico esclusivo della persona giuridica; le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 si applicano solo nella misura in cui siano compatibili con tale principio.
art. 9, d.lgs. n. 472/1997
Prevede regole sulle sanzioni e sul concorso nella violazione, ma non può derogare al principio dettato dall'art. 7 del d.l. 269/2003; pertanto non è sufficiente, di per sé, per estendere la responsabilità sanzionatoria alla persona fisica quando ciò risulta incompatibile con l'art. 7.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 25/10/2017 n.25284; Cass. 28/08/2013 n.19716; Cass. 11/03/2016 n.4775; Cass. 08/03/2017 n.5924; Cass. 07/11/2018 n.28331; Cass. 18/04/2019 n.10975; Cass. 12334/2019; Cass. 9450/2020)
Orientamento costante: il terzo estraneo, il consulente o l'amministratore di fatto non possono essere chiamati in solido per le sanzioni tributarie della persona giuridica salvo che l'Ufficio provi che l'agire dell'individuo sia rispondente a un interesse esclusivamente personale, che non abbia agito nell'interesse societario o che la società sia stata costituita artificalmente come mera 'fictio' per beneficiare esclusivamente la persona fisica.
Massime di principio
- La responsabilità sanzionatoria per violazioni tributarie di una società grava di norma sulla persona giuridica; per estenderla a una persona fisica l'Amministrazione deve fornire prove specifiche e stringenti.
- La prova richiesta all'Ufficio è che l'azione del soggetto fisico sia stata posta in essere per un interesse esclusivamente personale o comunque estraneo a quello sociale, oppure che la società sia stata creata o usata come artificio per fini illeciti e personali.
- La mera qualifica di consulente, dipendente o amministratore di fatto non è sufficiente di per sé a integrare il concorso in solido: serve prova del comportamento autonomo e del beneficio personale.
- Se l'Amministrazione non dimostra il mancato perseguimento dell'interesse sociale o l'esistenza di un interesse personale esclusivo, l'atto sanzionatorio è illegittimo e va annullato.
- Il contraddittorio endoprocedimentale (eventuali violazioni procedurali nel corso dell'accertamento IVA) può rilevare a favore del contribuente e indebolire la pretesa sanzionatoria.
- Per difendersi efficacemente, il soggetto fisico deve documentare che le sue azioni erano nell'interesse della società, evidenziare l'autonomia dell'ente e richiedere l'istruttoria probatoria sull'esistenza di benefici personali.
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