Sentenza del 11/03/2022 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atto di appello - tardiva costituzione - inammissibilità - stato emergenziale Covid esimente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso contro vari avvisi di accertamento (anni 2009-2015). L'appello era stato notificato telematicamente il 04/01/2021, ma la costituzione in giudizio è avvenuta oltre trenta giorni dalla notifica (costituzione telematica il 16/03/2021). In sede difensiva l'appellante ha chiesto che si tenesse conto dello stato di emergenza Covid-19 come giustificazione del ritardo e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall'art. 53, comma 2, in quanto la costituzione dell'appellante non è avvenuta entro i trenta giorni dalla notifica. Il Collegio ha ritenuto inidonea la giustificazione basata sulla pandemia, osservando che la notifica telematica era stata effettuata e che gli adempimenti potevano essere svolti telematicamente anche durante l'emergenza, e che non vi era alcun provvedimento normativo che avesse prorogato il termine. L'appellante è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1
Il ricorrente deve costituirsi nel termine previsto a pena di decadenza (entro 30 giorni dalla notifica dell'appello).
Termine perentorio: la mancata costituzione entro 30 giorni comporta l'inammissibilità dell'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
Richiamo alle formalità e termini di costituzione relativi all'impugnazione
Ricollega e conferma l'obbligo di compiere gli adempimenti processuali entro i termini indicati; utilizzato per fondare l'inammissibilità per tardiva costituzione.
Massime di principio
- I termini per costituirsi in giudizio sono perentori: la costituzione oltre i 30 giorni dalla notifica dell'appello determina inammissibilità salvo che una norma espressa disponga diversamente.
- La situazione di emergenza (es. Covid-19) non costituisce di per sé causa di giustificazione o proroga dei termini processuali se non espressamente prevista da un atto normativo; l'esistenza di canali telematici rende difficoltosa la giustificazione del ritardo basata solo sull'emergenza.
- È fondamentale provare tempestivamente la data di notifica dell'impugnazione e allegare le attestazioni richieste (es. ricevute PEC, attestazioni di notifica telematica) già al momento della costituzione o del deposito dell'atto; la mancata produzione può aggravare la posizione dell'appellante.
- Se si rischia di superare il termine, occorre tempestivamente chiedere la rimessione in termini motivandola con elementi concreti e documentati che rendano impossibile l'adempimento, preferibilmente richiedendo misure processuali previste da norme speciali; l'istanza di remissione deve essere ben documentata e presentata senza ritardo.
- Usare sempre, quando possibile, modalità telematiche (PEC, deposito telematico) per notifiche e costituzioni: tali mezzi offrono prove temporali certe e, in assenza di proroghe normative, costituiscono la via ordinaria per adempiere ai termini.
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