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Sentenza

Sentenza del 11/03/2022 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Contenzioso tributario - Art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215 - Efficacia retroattiva ed applicabilità ai giudizi in corso - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che la norma è di natura processuale e che, applicando il principio tempus regit processum, la regola sull'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo trova applicazione solo nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica (21 dicembre 2021). Pertanto la norma non si applica ai processi in corso; l'impugnazione del contribuente è stata quindi ammessa e il procedimento è proseguito secondo la disciplina previgente

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della pretesa dell'Amministrazione secondo cui l'art. 4‑bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto dall'art. 3‑bis del D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) avrebbe reso l'estratto di ruolo inimpugnabile salvo eccezioni anche nei processi già pendenti; il ricorrente contestava l'applicabilità retroattiva di quella disposizione ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore

Norme richiamate

  • Decreto‑Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215

    art. 3‑bis (misura di modifica normativa introduttiva dell'art. 4‑bis del DPR 602/1973)

    ha introdotto, in sede di conversione, l'art. 4‑bis nel DPR 602/1973 ma non opera retroattivamente sui procedimenti pendenti se la norma ha natura processuale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    prevede l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo salvo eccezioni espressamente indicate; interpretato come norma processuale la cui efficacia è limitata ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

  • Principio generale di diritto processuale

    le norme processuali disciplinano i procedimenti secondo il momento della loro entrata in vigore: le nuove regole processuali valgono per le azioni proposte successivamente e non si applicano ai processi già pendenti

Massime di principio

  • Se una norma è di natura processuale, si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore (principio tempus regit processum).
  • Le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto che incidono sull'impugnabilità o sulle modalità processuali non possono, in linea di principio, essere estese retroattivamente ai giudizi in corso.
  • In presenza di norme new‑entry che limitano l'impugnabilità di atti (es. estratto di ruolo), verificare sempre la natura (processuale vs sostanziale) della norma per decidere sull'applicabilità ai procedimenti pendenti.
  • Il contribuente può far valere le regole vigenti al momento dell'introduzione del giudizio; l'Amministrazione non può invocare nuove barriere processuali per estinguere o precludere azioni già avviate.
  • Quando una norma normativa sembra incidere su diritti sostanziali occorre attenta distinzione: se la modifica è sostanziale potrebbe avere effetti differenti rispetto a una modifica puramente processuale.

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