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Sentenza

Sentenza del 11/03/2022 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Termini di prescrizione degli atti della Pubblica Amministrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del pignoramento presso terzi e di una cartella di pagamento (notificata il 30/12/2018). Questioni principali: (i) eccezione di prescrizione del credito fiscale contestato (il giudice di prime cure aveva dichiarato prescritta l'obbligazione con termine quinquennale); (ii) nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento per presunta mancata regolare notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle); (iii) questioni di incompetenza/giurisdizione relative ad altri atti contenuti nella stessa cartella. In appello l'Agenzia ha dedotto che per i tributi indicati (IRPEF/IVA) si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la presunta prescrizione quinquennale; il contribuente ha eccepito in via incidentale omissione del giudice di prime cure nel pronunciare sulla nullità del pignoramento e vizi nella notifica delle cartelle.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente gli appelli. In particolare: (i) ha riformato la decisione di primo grado quanto alla prescrizione della cartella di pagamento relativa a imposte (IRPEF/IVA), applicando il termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c. e principio delle Sezioni Unite Cass. n. 23397/2016) e quindi rigettando la dichiarazione di prescrizione quinquennale; ciò comporta che la cartella non è stata dichiarata prescritta e l'atto di pignoramento relativo a quella cartella conserva efficacia. (ii) Ha parzialmente accolto l'appello incidentale del contribuente limitatamente alla censura per omissione del giudice di primo grado nel pronunciarsi sulla nullità del pignoramento: è stato rilevato che l'Agente della Riscossione, che era tenuto alla prova, non ha fornito adeguata documentazione atta a dimostrare la regolarità della procedura di notifica del pignoramento. (iii) Ha però rigettato la censura incidentale relativa alla notificazione della cartella contestata: la CTR ha ritenuto che la PEC risultasse non valida/attiva e che l'Agente avesse correttamente proceduto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/73, al deposito telematico nell'area riservata InfoCamere e alla pubblicazione/avviso nonché all'invio di comunicazione all'indirizzo di residenza. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Applicazione del termine prescrizionale ordinario di dieci anni ai tributi (IRPEF/IVA) per i quali non esiste norma speciale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 23397/2016

    Principio che il termine di prescrizione della cartella divenuta definitiva resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa; quindi non si opera una 'conversione' dal termine breve al termine ordinario per effetto della decadenza dall'impugnazione.

  • art. 26, comma 2, DPR 602/1973

    Se la PEC del destinatario non è valida/attiva, l'Agente della Riscossione può procedere al deposito telematico su InfoCamere e alla pubblicazione/diffusione dell'avviso di deposito; tale modalità è stata ritenuta valida dalla CTR per la cartella in esame.

  • D.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 57

    Regola sulla improponibilità di nuove domande in appello: la CTR ha ritenuto però ammissibile la puntualizzazione giuridica in appello quando non introduce una causa petendi nuova ma solo un affinamento delle ragioni già dedotte in primo grado.

  • art. 492 c.p.c.; art. 543 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 2 D.lgs. 546/92

    Richiamate in relazione alle censure sul procedimento di notificazione e all'obbligo del giudice di pronunciarsi sui motivi posti in causa; la CTR ha rilevato l'omessa pronuncia della CTP sulla nullità del pignoramento e che la parte resistente non ha fornito la documentazione probatoria sulla regolarità della notifica.

Massime di principio

  • La prescrizione si applica singolarmente per ciascun debito contenuto in una cartella di pagamento: termini diversi possono coesistere nella stessa cartella e vanno valutati separatamente.
  • Se per un tributo non è prevista una norma speciale, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.): le Sezioni Unite Cass. 23397/2016 confermano che, una volta divenuta definitiva la cartella, rimane operativo il termine proprio del tributo.
  • La decadenza dall'impugnazione di una cartella rende il credito definitivo ma non 'trasforma' automaticamente un ipotetico termine breve in uno lungo; occorre applicare il termine spettante al tributo concreto.
  • In caso di notifica via PEC risultata non valida/attiva, l'Agente della Riscossione può validamente depositare l'atto nell'area InfoCamere e pubblicare l'avviso; tuttavia l'agente ha l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni di notifica/avviso.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le eccezioni rilevanti sollevate dalle parti; l'omessa pronuncia su un motivo rilevante può dar luogo ad accoglimento incidentale e a necessità di integrazione o nuovo esame.
  • In appello non è consentito introdurre nuova causa petendi, ma è ammesso precisare o sviluppare sotto il profilo giuridico argomentazioni già prospettate in primo grado.

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