Cassazione Civile, Ordinanza n. 24977/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla contribuente, per l’anno d’imposta 2006, un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e valorizzando presunzioni qualificate come gravi, precise e concordanti, nonché l’inesistenza di varie operazioni fatturate e l’indeducibilità/indetraibilità di alcuni costi per difetto di inerenza. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, lamentando che il giudice d’appello si sarebbe limitato a richiamare la decisione di primo grado senza una reale autonoma motivazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle argomentazioni difensive svolte in appello, in particolare sulla supposta insufficienza dell’ipotesi accertativa dell’Ufficio, sul difetto probatorio, sulla non adeguatezza delle presunzioni semplici e sull’insussistenza dei presupposti dell’accertamento parziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque manifestamente infondato, il primo motivo perché non riproduceva il contenuto della sentenza di primo grado e perché la CTR aveva comunque espresso una valutazione autonoma di adesione alla statuizione sulla inesistenza delle operazioni fatturate. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo: la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata in parte assorbita dal rigetto del primo motivo e in parte esclusa, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione autonoma su tutti i motivi di appello, compresi quelli relativi all’accertamento parziale e alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa scritta della resistente; la Corte ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è esclusa perché la sentenza d’appello contiene un percorso argomentativo autonomo e non una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado.
L’omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza di appello affronta, in modo autonomo, i motivi di gravame rilevanti; non ricorre se il giudice d’appello ha comunque reso conto delle questioni devolute.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Il requisito motivazionale della sentenza tributaria non è violato se la decisione d’appello consente di individuare il thema decidendum e le ragioni del rigetto delle censure.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per il parametro della motivazione delle sentenze tributarie di appello.
La motivazione per relationem è illegittima solo se si riduce a mera adesione priva di autonoma illustrazione delle ragioni della decisione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
È confermata la possibilità di accertamento parziale quando ricorrano i presupposti di legge; la Corte valorizza la motivazione della CTR che ne ha riconosciuto l’ammissibilità.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata per difetto probatorio nell’accertamento, senza accoglimento della censura.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sostanziale sull’accertamento IVA nel contesto delle doglianze, senza che la Corte ravvisi il lamentato vizio.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di accertamento IVA, ma la censura è respinta.
La Corte non ravvisa la denunciata insufficienza delle presunzioni semplici, ritenendo corretta la valutazione di gravità, precisione e concordanza operata dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza di appello tributaria non è nulla per difetto di motivazione se, pur richiamando la decisione di primo grado, espone anche proprie autonome considerazioni sui motivi di gravame e consente di individuare il thema decidendum.
- La motivazione per relationem è illegittima solo quando si traduce in mera adesione alla sentenza impugnata senza illustrare le ragioni della conferma; se invece il giudice d’appello manifesta condivisione critica e autonoma delle valutazioni decisorie, la motivazione è sufficiente.
- In materia di accertamento tributario, l’ammissibilità dell’accertamento parziale e la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi sono apprezzamenti di merito che, se adeguatamente motivati, non possono essere censurati in cassazione come omessa pronuncia o motivazione apparente.
- La deduzione di omesso esame di motivi di appello è infondata quando la sentenza impugnata affronta sostanzialmente le questioni devolute, anche se non ne ripete testualmente tutte le argomentazioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24940/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24941/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24947/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24955/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24957/2025 del 10/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →