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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36566/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie di emodialisi rese in regime di convenzione nel mese di dicembre 2009. La struttura privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 46.007,28; l'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, accolta in primo grado e in appello. In cassazione la struttura deduceva: travisamento dei fatti e omessa pronuncia; violazione della normativa statale e regionale sugli sconti tariffari del 2% per le strutture accreditate; violazione del principio di irretroattività, sostenendo che per l'emodialisi il recepimento dello sconto in Sicilia sarebbe avvenuto solo successivamente e in modo illegittimo; infine, violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di considerare i limiti delle eccezioni e la necessità di una diversa base per la compensazione. La ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità della compensazione operata dall'azienda sanitaria tra il credito per le prestazioni di dicembre 2009 e il controcredito di ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza per lo sconto tariffario dell'intero anno 2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di chiarezza nella formulazione della censura di violazione di legge e infondato quanto al preteso travisamento dei fatti. Ha poi giudicato il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, affermando che lo sconto tariffario del 2% previsto dalla legge finanziaria 2007 era stato recepito integralmente in Sicilia dal D.A. n. 1977/2007 anche per l'emodialisi, poi solo sospeso provvisoriamente nel 2008 con riserva di ripetizione, e che il successivo recupero delle somme per il 2009 non aveva natura retroattiva. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui lo sconto opera per il triennio 2007-2009, quindi anche per il 2009. Ha infine rigettato il quinto motivo, ritenendo che la corte d'appello avesse implicitamente e correttamente considerato legittima la compensazione ex art. 1243 c.c. tra credito e debito. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il mero vizio di motivazione non è più motivo autonomo di ricorso; le censure devono essere specifiche e chiare, pena l'inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 1243 c.c.

    Il credito dell'azienda sanitaria, ritenuto certo, liquido ed esigibile, era opponibile in compensazione senza necessità di autonoma azione giudiziale o previo contraddittorio stragiudiziale.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296 del 2006

    Prevede lo sconto del 2% sulle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per conto del SSN; lo sconto opera anche per l'emodialisi e per il triennio 2007-2009.

  • art. 1, comma 170, L. n. 311 del 2004

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non decisivo nella ratio della decisione.

  • D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-sexies

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; il recepimento regionale è stato ritenuto integrale e conforme alla disciplina tariffaria nazionale.

  • D.G.R.C. n. 1874 del 1998

    Norma richiamata dalla ricorrente; non centrale nella motivazione decisoria.

  • D.G.R.C. n. 1269 del 2009

    Norma richiamata dalla ricorrente; non centrale nella motivazione decisoria.

  • D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007

    Ha recepito integralmente in Sicilia la normativa statale sulle tariffe, senza eccezioni, includendo anche le prestazioni di emodialisi.

  • D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008

    Ha sospeso provvisoriamente l'applicazione delle nuove tariffe, con espressa riserva di ripetizione delle somme erogate in eccedenza.

  • D.A. n. 170 del 2013

    Ha preso atto della cessazione della sospensione e ha imposto alle aziende sanitarie il recupero delle maggiori somme erogate, anche per l'emodialisi, tenendo conto dello sconto del 2%.

  • D.M. 22 luglio 1996

    Le prestazioni di emodialisi rientrano tra quelle tariffate dal decreto ministeriale e quindi soggette allo sconto.

  • D.M. 12 settembre 2006

    Richiamato nel recepimento regionale delle tariffe massime applicabili.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 8

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite temporale; la Corte ha chiarito che il termine del 31 dicembre 2008 riguarda l'aggiornamento tariffario, non l'efficacia dello sconto nel triennio 2007-2009.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva, anche implicitamente, la decisione sul punto.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo che la motivazione d'appello coprisse la questione della compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo conseguenti al rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità devono essere formulate con specifica indicazione delle norme violate e con esposizione chiara del vizio dedotto; una doglianza confusa o generica è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non è più deducibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione, nei limiti del testo attuale dell'art. 360 c.p.c.
  • Quando una normativa statale sulle tariffe delle prestazioni sanitarie private accreditate è stata integralmente recepita dal provvedimento regionale, lo sconto tariffario previsto dalla legge si applica anche alle prestazioni non espressamente escluse, compresa l'emodialisi.
  • La sospensione provvisoria dell'efficacia di nuove tariffe, disposta in attesa della definizione del contenzioso amministrativo, non elimina la disciplina sostanziale originaria quando è prevista la riserva di ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza.
  • La successiva ripresa del recupero delle somme indebitamente erogate non integra applicazione retroattiva di una tariffa più sfavorevole, ma attuazione dell'originario assetto normativo una volta cessata la sospensione.
  • In materia di compensazione, un credito certo, liquido ed esigibile può essere opposto senza necessità di preventiva azione giudiziale autonoma o di previo contraddittorio stragiudiziale, se la decisione di merito riconosce la legittimità del controcredito.
  • Nel triennio 2007-2009 lo sconto tariffario del 2% sulle prestazioni rese dalle strutture private accreditate opera fino al 31 dicembre 2009; il termine del 31 dicembre 2008 concerne l'aggiornamento delle tariffe, non la cessazione dello sconto.

Come è indicizzato

MaterieContrattiObbligazioniImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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