Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società che aveva noleggiato un veicolo sostitutivo nell'interesse dell'avente diritto al risarcimento, in relazione al fermo dell'auto danneggiata in un tamponamento stradale. La società sosteneva di aver acquisito per cessione il credito risarcitorio relativo al costo del noleggio e chiedeva la condanna dell'assicuratore del veicolo responsabile al pagamento della somma corrispondente, oltre alle spese. Nei gradi di merito la domanda fu respinta: il giudice di pace ritenne insussistente la legittimazione attiva della cessionaria e osservò anche un tema di frazionamento del credito; il tribunale confermò, dichiarando inammissibili i motivi di appello che investivano il merito, la motivazione e la prova, perché la decisione di primo grado era stata resa secondo equità, e rigettando il solo motivo ammissibile relativo all'art. 112 c.p.c. In cassazione la società ricorrente articolò tre motivi: 1) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, asserito litisconsorte necessario ai sensi degli artt. 102 c.p.c. e 144 cod. ass.; 2) erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che la causa non era decisa secondo equità e che le censure riguardavano violazioni di norme processuali e dei principi regolatori della materia; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse male individuato l'oggetto della censura sull'asserito frazionamento del credito e sul mancato contraddittorio su tale questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi erano formulati in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, perché non riproducevano adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, non ne indicavano con precisione la collocazione nel giudizio di merito e non confrontavano in modo puntuale le norme asseritamente violate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio non indicava dove fosse stata sollevata nei precedenti gradi e non dimostrava in modo specifico la qualità di litisconsorti necessari dei soggetti asseritamente pretermessi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 149 D.Lgs. 209/2005
richiamato come base della domanda risarcitoria nell'azione diretta dell'assicurato/danneggiato, ma non affrontato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 113, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che la decisione del giudice di pace era stata resa secondo equità, con conseguente limitazione dei motivi di appello
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge e vizi processuali nei tre motivi di ricorso
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per fondare l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma che impone l'indicazione dei documenti e atti processuali posti a base del ricorso
art. 102 c.p.c.
invocato per la dedotta necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
art. 144 D.Lgs. 209/2005
richiamato dalla ricorrente quale norma posta a fondamento dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio contro l'assicuratore
art. 112 c.p.c.
richiamato sia per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia, sia per sostenere il vizio nell'individuazione dell'oggetto della censura d'appello
art. 114 c.p.c.
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione ai limiti della decisione secondo equità
art. 339 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare il regime di impugnabilità della sentenza resa dal giudice di pace
art. 320 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione del diritto di difesa nei termini concessi nel rito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
l. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 113 c.p.c.
richiamato nel testo insieme agli artt. 114 e 339 c.p.c. per contestare la qualificazione della decisione come resa secondo equità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, qualunque sia il vizio denunciato, il ricorrente deve rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e indicando puntualmente dove essi siano stati prodotti o formati nel giudizio di merito.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile se si limita ad elencare le norme asseritamente violate senza confrontarne il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio richiede l'indicazione specifica dei soggetti pretermessi, dei titoli in forza dei quali sarebbero litisconsorti necessari e dei presupposti di fatto e di diritto dell'integrazione; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Quando si impugna una decisione che si assume resa secondo equità, il ricorrente deve affrontare in modo specifico il regime di impugnazione applicabile e non può limitarsi a contestare il merito della valutazione o la motivazione senza rispettare i limiti dell'appello.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare il merito delle questioni sostanziali quando i motivi non consentono il controllo diretto sulla decisività dei punti controversi e sulla correttezza della decisione impugnata.
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