Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzati avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri competenti chiedendo, in solido, il risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, relative alla adeguata remunerazione dei medici frequentanti scuole di specializzazione per i periodi anteriori all'anno accademico 1990/1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme interne, eurounitarie e CEDU, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sul dies a quo della prescrizione. Secondo i ricorrenti, il termine non avrebbe potuto decorrere prima della definitiva chiarificazione, in giurisprudenza, di questioni quali giurisdizione, natura dell'azione, prescrizione e legittimazione passiva; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che il rimedio non fosse effettivo prima di tali chiarimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha ritenuto infondati gli argomenti sulla rilevanza delle incertezze giurisprudenziali invocate dai ricorrenti, osservando che la prescrizione può decorrere indipendentemente dalla proposizione di un'azione giudiziaria e che, dal 1999, il danneggiato aveva ragionevole contezza della persistente inadempienza statale e del soggetto tenuto a rispondere. Ha reputato manifestamente infondata anche l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, escludendo contrasti con il principio di effettività del diritto dell'Unione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
la censura è stata scrutinata come dedotta violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 332 c.p.c.
trattandosi di litisconsorti facoltativi
non occorre ordinare la notifica dell'impugnazione ai litisconsorti non evocati in cassazione quando l'impugnazione è ormai loro preclusa
art. 267 TFUE
istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.
il rinvio pregiudiziale è escluso perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza e non sussiste un dubbio interpretativo rilevante
artt. 5 e 189 Trattato CEE
dedotti dai ricorrenti come violati
richiamati a sostegno della pretesa di corretta e tempestiva attuazione delle direttive comunitarie
art. 10 Cost.
dedotto dai ricorrenti come violato
invocato quale parametro di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali e comunitari
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
dedotto dai ricorrenti come violato
invocato in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
dedotto dai ricorrenti come violato
richiamato quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva
Direttiva CEE 75/362
richiamata come fonte dell'obbligo europeo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi
Direttiva CEE 75/363
richiamata come fonte dell'obbligo europeo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi
Direttiva CEE 82/76
la Corte ribadisce che il relativo diritto risarcitorio, per mancata attuazione, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999
Direttiva 93/16/CEE
richiamata per affermare che non ha introdotto un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
dedotto dai ricorrenti come violato
invocato in funzione del diritto patrimoniale alla prestazione/risarcimento
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
dedotti dai ricorrenti come violati
richiamati a sostegno dell'interpretazione delle norme e del momento di decorrenza della prescrizione
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.
dedotti dai ricorrenti come violati
richiamati per contestare il dies a quo della prescrizione e il regime dell'estinzione del diritto
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato nel quadro normativo relativo al trattamento economico dei medici specializzandi
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha operato una valutazione legislativa del danno e ha segnato, per la Corte, il dies a quo della prescrizione decennale
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato per distinguere il regime economico applicabile ai medici iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006/2007
art. 4 L. n. 260 del 1958
la presenza di un diverso organo statuale convenuto con la Presidenza del Consiglio costituisce mera irregolarità sanabile
art. 96, comma 3, c.p.c.
è stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore per la natura infondata della lite in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale che decorre dal momento in cui, con un intervento normativo di chiusura, l'ordinamento rende percepibile al danneggiato la persistente inadempienza dello Stato e la possibilità di azionare la pretesa.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è निर्णisiva la successiva chiarificazione giurisprudenziale di questioni processuali o sostanziali quali giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali.
- La mera incertezza interpretativa sulla giurisdizione o sul rimedio azionabile non sospende né impedisce la decorrenza della prescrizione, quando il titolare del diritto possa comunque individuare il soggetto obbligato e manifestare l'intenzione di far valere il proprio credito.
- In materia di mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, la legge del 1999 ha operato una quantificazione legislativa della pretesa, sostituendo alla precedente obbligazione risarcitoria una prestazione satisfattiva di natura pecuniaria; pertanto non è sostenibile che il dies a quo della prescrizione coincida con una futura e indefinita determinazione della 'retribuzione adeguata'.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondato quando la questione interpretativa sia già coperta da una giurisprudenza unionale e nazionale consolidata e non emerga alcun dubbio sulla compatibilità della soluzione con il principio di effettività.
- Nei giudizi contro lo Stato, l'evocazione contestuale della Presidenza del Consiglio e di altri organi ministeriali integra, se del caso, una mera irregolarità processuale sanabile e non impedisce di individuare il soggetto sostanzialmente legittimato a rispondere della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36561/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36562/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36563/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36564/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36565/2023 del 30/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →