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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36563/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Nel giudizio di merito instaurato davanti alla sezione lavoro del tribunale, la parte privata aveva proposto querela di falso incidentale sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento relativi a cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione e ad avvisi di addebito notificati dall’INPS fossero falsi, perché la sottoscrizione apposta sugli avvisi ex art. 140 c.p.c. non gli era riconducibile. Il tribunale, ammessa la querela e riassunta la causa davanti al collegio, rigettava la domanda; la corte d’appello confermava il rigetto e condannava l’appellante alle ulteriori spese. In cassazione il ricorrente proponeva ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito tutte le liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione, mentre non ha disposto sulle spese nei confronti dell’INPS, che non aveva depositato controricorso. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma relativa alla notificazione mediante deposito e avviso, la cui sottoscrizione era contestata dalla parte come non a sé riferibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando validamente proposta dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio nei confronti della parte che abbia resistito con controricorso; nei confronti della parte che si sia limitata a costituirsi senza controricorso non si provvede sulle spese.
  • L’estinzione per rinuncia non integra né rigetto né inammissibilità né improcedibilità del ricorso e, pertanto, non fa scattare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per tali esiti.
  • In tema di querela di falso incidentale, la controversia può riguardare la riferibilità della sottoscrizione apposta su atti di notificazione, ma nella specie la Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione per effetto della rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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