Cassazione Civile, Ordinanza n. 36564/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente proprietario di un appartamento in Roma ha agito per far accertare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'occupante, ottenerne il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, quantificato per un determinato periodo in una somma comprensiva di indennità di occupazione e interessi. Il Tribunale ha accolto solo la domanda di rilascio e respinto quella risarcitoria. L'ente ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato improcedibile perché l'atto di appello, pur correttamente indirizzato alla Corte d'appello, era stato depositato per errore in tribunale e poi trasmesso al giudice di secondo grado, con iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 50, 348 e 153, comma 2, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'appello non doveva essere dichiarato improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo, che l'errore non aveva arrecato pregiudizio alla controparte e che doveva comunque essere ammessa la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non è inammissibile, ma instaura un valido rapporto processuale suscettibile di prosecuzione mediante translatio iudicii. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per il riesame. Il profilo sulla rimessione in termini è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre la violazione di legge denunciata con il ricorso per cassazione
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sanatoria/translatio del processo
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rimessione in termini; la Corte ha assorbito il tema
usato dalla Corte d'appello per individuare il termine di iscrizione a ruolo e il momento della tardività
indicato dalla Corte di cassazione come parametro per individuare il giudice competente a decidere dell'appello
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del giusto processo
Massime di principio
- L'appello proposto davanti a un giudice diverso da quello competente, per territorio o per grado, non è di per sé inammissibile quando l'atto consenta di individuare il corretto giudice, poiché il rapporto processuale può proseguire mediante translatio iudicii.
- L'errore nella materialità del deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria di un giudice diverso da quello competente non coincide necessariamente con un vizio insanabile dell'impugnazione, dovendosi distinguere tra errore nell'individuazione del giudice e mero errore endoprocessuale.
- La tardiva iscrizione a ruolo non può essere automaticamente equiparata, in ogni contesto, a una causa di improcedibilità dell'impugnazione se il ricorso introduttivo dell'appello ha comunque instaurato un valido rapporto processuale.
- Quando il motivo di ricorso è accolto sulla questione assorbente della validità/procedibilità dell'appello, resta assorbita la domanda subordinata di rimessione in termini.
- rami
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