Cassazione Civile, Ordinanza n. 36562/2023 del 30/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di separazione consensuale omologato, nel quale un coniuge aveva trasferito all'altro la quota di alcuni immobili. Un creditore del coniuge disponente aveva agito in giudizio chiedendo in via principale di accertare la simulazione assoluta dell'accordo di separazione nella parte relativa al trasferimento immobiliare e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. I giudici di merito erano pervenuti a soluzioni diverse: il tribunale aveva accolto la simulazione, la corte d'appello aveva invece rigettato la simulazione ma accolto la revocatoria nei confronti di un creditore, ritenendo integrati eventus damni e scientia damni anche sulla base della mancata contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la corte territoriale aveva ritenuto non contestati fatti che, invece, erano stati specificamente contestati sin dalle difese di primo grado; 2) violazione degli artt. 2901, 192 e 179 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la corte non avrebbe considerato che gli immobili erano stati realizzati con denaro della sola moglie proveniente da eredità paterna, circostanza che escludeva la gratuità dell'attribuzione e imponeva di valutare la natura solutorio-compensativa dell'accordo di separazione; 3) violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c. per la liquidazione delle spese. La società subentrata a un originario controricorrente ha proposto ricorso incidentale sostenendo, invece, che la corte d'appello avesse errato nel ritenere inammissibile la domanda di simulazione dell'accordo patrimoniale inserito nella separazione consensuale, lamentando anche omessa pronuncia e omessa motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, ritenendo erroneo l'uso dell'art. 115 c.p.c. da parte della corte d'appello e censurando la mancata considerazione della natura dell'attribuzione patrimoniale alla luce delle allegazioni sui beni acquistati con denaro della sola moglie. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, osservando che la ricorrente incidentale non aveva censurato la statuizione d'appello secondo cui la domanda revocatoria non era stata espressamente riproposta in appello e risultava quindi rinunciata ex art. 346 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
principio di non contestazione
la non contestazione non può essere affermata quando dai giudizi di merito risulta che la parte ha tempestivamente e specificamente contestato i fatti allegati dall'avversario
l'atto dispositivo compiuto in sede di separazione consensuale può essere soggetto a revocatoria ordinaria, ma occorre accertarne in concreto la natura gratuita o solutorio-compensativa e gli altri presupposti dell'azione
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta provenienza personale delle somme utilizzate per gli acquisti immobiliari
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura personale dei beni e la conseguente incidenza sulla qualificazione dell'attribuzione patrimoniale
la corte d'appello aveva disposto le annotazioni conseguenti alla dichiarata inefficacia del trasferimento
la domanda non espressamente riproposta in appello deve ritenersi rinunciata e non può essere devoluta in cassazione
norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione
richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite
richiamato in relazione alla censura sulla regolazione delle spese a seguito di riforma della decisione
richiamato per la doglianza di nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato per la censura sulla motivazione della sentenza
richiamati a fondamento della possibilità di far valere la simulazione degli accordi patrimoniali inseriti nella separazione consensuale
Massime di principio
- Gli accordi patrimoniali stipulati dai coniugi in occasione della separazione consensuale, pur inseriti in un verbale omologato, possono essere assoggettati ad azione revocatoria ordinaria; ai fini dell'art. 2901 c.c. occorre però verificare in concreto se l'attribuzione abbia natura gratuita o se si collochi in una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti tra i coniugi.
- Nell'apprezzare i presupposti dell'azione revocatoria non può farsi affidamento sul principio di non contestazione quando la parte convenuta abbia tempestivamente e specificamente contestato i fatti costitutivi allegati dall'attore sin dal primo grado e nelle successive difese.
- La qualificazione dell'attribuzione patrimoniale contenuta negli accordi di separazione non può arrestarsi alla sua forma esteriore: il giudice deve esaminare le concrete allegazioni e prove sulla provenienza dei beni e sulla funzione complessiva dell'assetto patrimoniale concordato tra i coniugi.
- La domanda non riproposta in appello dalla parte già vittoriosa o comunque interessata deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e non può essere utilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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