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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36561/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Due coniugi avevano convenuto in giudizio una società in nome collettivo per ottenere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il risarcimento dei danni derivanti da vizi di un villino acquistato dalla stessa società. La società si era costituita e aveva chiamato in causa l'impresa esecutrice dei lavori; dopo la condanna di quest'ultima in primo grado, la causa era proseguita in appello, nonostante la società fosse stata già cancellata dal registro delle imprese prima della citazione introduttiva. La Corte d'appello aveva ritenuto la sentenza di primo grado viziata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ex soci e, rimettendo la causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c., aveva condannato alle spese anche l'ex legale rappresentante/ex socio della società, ritenendolo responsabile della nullità per non avere rappresentato la cancellazione della società in primo grado. Con il ricorso per cassazione, l'ex socio ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 354 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la nullità non era stata causata da lui ma dall'appellante che aveva proposto l'impugnazione contro una società già cancellata; ha inoltre dedotto che, essendosi egli costituito personalmente in appello, il contraddittorio nei suoi confronti era stato comunque sanato e che, al più, le spese avrebbero potuto essere compensate. Con il secondo motivo ha ribadito che non poteva essergli addebitata la causa del rinvio, contestando la ricostruzione della Corte d'appello e sostenendo che anche gli attori originari avrebbero dovuto verificare l'esistenza della società prima di citarla in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese poste a carico del ricorrente. Ha affermato che, quando il giudice d'appello rinvia la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve condannare alle spese del grado la parte che ha dato causa alla nullità. Nel caso concreto, la responsabilità per la non integrità del litisconsorzio è stata attribuita all'appellante che aveva introdotto l'impugnazione senza verificare i destinatari dell'azione, non al ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come base dell'azione risarcitoria per i vizi dell'opera/immobile

  • art. 91 c.p.c.

    le spese vanno poste a carico della parte soccombente che abbia dato causa alla nullità determinante il rinvio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale possibile base per la compensazione delle spese

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

  • art. 354 c.p.c.

    in caso di mancata integrazione del contraddittorio il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice e regola le spese del grado secondo la soccombenza di chi ha causato la nullità

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento della corte di merito quale base del rinvio al tribunale

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello rileva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e rimette la causa al primo giudice, deve provvedere anche alle spese del grado di appello.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. deve gravare sulla parte che, con la propria negligenza processuale, ha causato la nullità da litisconsorzio necessario, non su una parte che abbia subito la nullità o che sia stata erroneamente evocata in giudizio.
  • Nelle controversie in cui una parte propone impugnazione, spetta a chi introduce il grado successivo verificare preventivamente la corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione e dei litisconsorti necessari.
  • La sola circostanza che il vizio di contraddittorio abbia origine anche in primo grado non esclude che la responsabilità processuale per il rinvio possa essere attribuita all'appellante se è questi ad aver dato impulso al grado di impugnazione senza effettuare i necessari controlli.
  • In presenza di peculiarità della vicenda, il giudice può disporre la compensazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezza

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