Cassazione Civile, Ordinanza n. 30244/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti del titolare di una ditta individuale, contestando la deducibilità di costi esposti in dichiarazione per carenza di documentazione idonea a provarne i presupposti, in particolare l'inerenza e la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi ai sensi dell'art. 109 TUIR. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio, in riforma, aveva ritenuto non applicabile il divieto di pagamento in contanti richiamato dall'Ufficio, poiché la disciplina sulla tracciabilità sarebbe entrata in vigore successivamente all'annualità accertata. In cassazione l'Ufficio deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva confuso l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti con la prova dei pagamenti e aveva erroneamente escluso l'onere probatorio gravante sul contribuente, che invece poteva e doveva dimostrare con ogni mezzo la riferibilità e la congruità dei costi; con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR trascurato che la documentazione era stata prodotta solo parzialmente e solo in giudizio, senza comunque superare le contestazioni dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, l'onere di provare i presupposti dei costi deducibili, inclusi inerenza, imputazione all'attività d'impresa e coerenza economica, incombe sul contribuente. Ha inoltre precisato che non basta la mera contabilizzazione del costo, essendo necessaria una documentazione di supporto idonea a dimostrare importo, ragione e congruità della spesa. La CTR, fondando la decisione sulla sola sopravvenienza della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, ha quindi errato perché ha confuso tale profilo con quello, diverso, della prova dei pagamenti e dei costi dedotti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi richiede la prova dei relativi presupposti, compresi l'inerenza e la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi.
L'onere della prova dei fatti costitutivi della deduzione grava sul contribuente, che deve dimostrare i presupposti dei costi portati in deduzione.
Richiamato quale base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
Richiamato quale base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
Richiamato quale base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato formulato per omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, il contribuente che deduce costi d'impresa deve provarne i presupposti, compresi inerenza e imputazione all'attività produttiva di ricavi.
- La mera contabilizzazione del costo non è sufficiente a fondarne la deducibilità: occorre una documentazione idonea a dimostrare importo, ragione e congruità economica della spesa.
- La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti non si confonde con l'onere probatorio sulla realtà e sulla deducibilità del costo; anche se la tracciabilità non fosse applicabile ratione temporis, resta fermo l'obbligo di provare il pagamento e la riferibilità dell'operazione.
- Quando il giudice di merito esclude l'onere probatorio del contribuente sulla base della sola sopravvenienza di norme sui pagamenti tracciabili, la decisione incorre in violazione di legge perché sovrappone due piani distinti: regole di forma dei pagamenti e prova dei fatti costitutivi della deduzione.
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