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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2003, il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali applicando gli studi di settore. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento perché, nonostante il contraddittorio preventivo, la contribuente non aveva fornito elementi concreti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore. In Cassazione la contribuente sosteneva, tra l'altro, che fossero sufficienti mere deduzioni o elementi non necessariamente documentali, lamentava la mancata allegazione di documenti tecnici all'avviso e denunciava l'omessa considerazione delle caratteristiche sfavorevoli dell'attività e della zona in cui operava.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il contraddittorio con il contribuente è necessario affinché lo scostamento possa assumere rilevanza probatoria. Tuttavia, una volta instaurato il contraddittorio, il contribuente deve non solo allegare, ma anche provare, con qualsiasi mezzo ammissibile anche presuntivo, le circostanze concrete che giustificano un reddito inferiore. Nel caso concreto, la contribuente si era limitata ad affermazioni generiche e non aveva indicato specificamente né documentato gli elementi dedotti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e il secondo per errata prospettazione dell'omessa pronuncia, comunque ritenuta implicitamente esclusa dall'accoglimento della tesi dell'Agenzia. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Disciplina l'utilizzo degli studi di settore come strumenti standardizzati di ricostruzione della normale redditività, la cui applicazione deve essere verificata in relazione al caso concreto.

  • L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10

    Prevede il quadro normativo per l'applicazione degli studi di settore e per il confronto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando gli elementi disponibili permettono di ritenere inattendibile il reddito dichiarato, anche sulla base di presunzioni.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6, 10 e 12

    Rileva per gli obblighi di informazione, collaborazione e contraddittorio nei rapporti tra amministrazione e contribuente, nonché per il diritto del contribuente di dimostrare l'inapplicabilità degli strumenti presuntivi alla propria situazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede una motivazione della sentenza tributaria sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte; l'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo e non semplicemente come vizio di motivazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 26635 del 18 dicembre 2009

    La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

    Lo scostamento dagli studi di settore non è automaticamente sufficiente: la presunzione si consolida attraverso il contraddittorio, nel quale l'ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard e il contribuente deve offrire una concreta controprova.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non costituiscono una prova legale né determinano automaticamente il reddito imponibile: sono presunzioni semplici che devono essere calate nella concreta realtà dell'attività.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è essenziale. Dopo la sua instaurazione, però, il contribuente deve fornire elementi concreti e verificabili, anche presuntivi, non essendo sufficiente una mera contestazione o l'allegazione generica di difficoltà economiche.
  • La prova del contribuente non deve necessariamente essere documentale: possono essere utilizzati diversi mezzi di prova, purché esista una fonte informativa attendibile e il fatto dedotto sia specificamente dimostrato.
  • Circostanze come ubicazione disagiata, clientela ridotta, dimensioni dell'impresa, andamento negativo del mercato o concorrenza devono essere dettagliate, collegate all'attività e supportate da elementi acquisiti al processo.
  • Se il contribuente rimane inerte o si limita ad affermazioni non provate, l'applicazione dello studio di settore può essere sufficiente a sostenere l'accertamento, sempre che l'ufficio abbia correttamente attivato il contraddittorio e motivato l'atto.
  • In Cassazione è necessario indicare con precisione dove e come gli elementi probatori siano stati introdotti nel processo; la mancata specificazione degli atti e del loro contenuto può rendere il motivo inammissibile.

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