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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 12023 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.C. aveva presentato il 26 maggio 2004 domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 per omessi versamenti di imposte e ritenute relativi agli anni 1997-2000. Dopo aver pagato le prime due rate, aveva omesso le successive. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi negato la definizione, sgravato quanto già versato e mantenuto le sanzioni, procedendo alla riscossione degli importi iscritti a ruolo. La contribuente aveva impugnato il diniego e la cartella sostenendo che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare il condono e che per il residuo si dovesse procedere alla riscossione coattiva.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente il pagamento della prima rata. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza d'appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha stabilito che la definizione prevista dall'art. 9-bis si perfeziona solo con il pagamento integrale di quanto dovuto: il versamento della prima rata non basta se non sono pagate le rate successive. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché l'orientamento giurisprudenziale si era consolidato dopo la proposizione della controversia.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive

    La definizione agevolata per omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto, anche quando è ammesso il pagamento rateale. Il versamento della prima rata, senza il pagamento delle successive, non attribuisce il beneficio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive

    Nel meccanismo di definizione dell'art. 9-bis non è necessaria la liquidazione prevista dall'art. 36-bis per determinare l'importo, poiché il quantum risulta già indicato nella dichiarazione integrativa. La decisione richiama tale caratteristica per concludere che il beneficio dipende dall'integrale pagamento dell'importo dovuto.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la legge ne condiziona il beneficio all'integrale versamento, il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione: l'omissione delle rate successive comporta la perdita del beneficio.
  • Per la definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il contribuente non può considerare acquisita la riduzione o l'esclusione delle sanzioni con il solo avvio dei pagamenti; occorre completare tutti i versamenti dovuti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando l'orientamento giurisprudenziale applicabile si è consolidato dopo l'avvio del contenzioso.

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