Sentenza del 14/09/2016 n. 18012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dal controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione modello 760 U 2002 relativa al periodo d'imposta 2001. La società aveva indicato un'eccedenza IRAP pregressa di 38.298 euro e, detratta una compensazione dichiarata di 4.306 euro, aveva riportato un credito di 33.992 euro. Secondo l'Agenzia, nell'anno precedente era stata invece già utilizzata in compensazione la somma di 23.498 euro: il credito riportato risultava quindi indebitamente fatto valere. L'importo fu iscritto a ruolo, con sanzioni e interessi, e venne notificata una cartella, impugnata dalla società. Dopo l'annullamento della cartella da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano e la conferma da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, l'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: in via principale denunciò, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata ad affermare che l'appello non presentava elementi nuovi e che la decisione di primo grado era condivisibile, senza esporre le ragioni del rigetto delle contestazioni dell'Ufficio; in subordine la contribuente aveva dedotto l'insufficienza della motivazione, questione rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR perché l'adesione alla decisione di primo grado era meramente acritica: non venivano illustrati né il contenuto delle ragioni condivise né i motivi per cui le contestazioni dell'Agenzia erano state respinte, rendendo impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico. La Corte non ha deciso se il credito IRAP fosse effettivamente indebito, poiché verificare le compensazioni e il riporto dell'eccedenza richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non risultano decisi definitivamente né la validità della cartella né il merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La disposizione è indicata quale base del controllo automatizzato da cui era scaturita la rettifica della dichiarazione e l'iscrizione a ruolo. La Cassazione non decide nel merito la correttezza della rettifica o del credito IRAP.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2
La sentenza tributaria deve esporre, anche concisamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione; una formula di adesione priva di spiegazione non soddisfa l'obbligo di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La motivazione è requisito essenziale della sentenza. La sua assenza sostanziale, anche quando il provvedimento contiene formule solo apparenti, determina la nullità denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118, comma 1
La norma è richiamata, insieme all'art. 132 c.p.c., quale fondamento dell'obbligo di motivare la sentenza; il mero rinvio alla pronuncia precedente, senza esplicitare le ragioni della decisione, non è sufficiente.
Costituzione, art. 111, comma 6
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza nell'impianto motivazionale della sentenza di alcuno dei momenti logici necessari configura un "vulnus" al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6
Ogni provvedimento giurisdizionale deve rendere comprensibile il percorso logico seguito. Se la motivazione manca dei passaggi necessari, il vizio può arrivare a integrare la nullità della sentenza per assenza di un requisito essenziale.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Ne deriva la mera apparenza di motivazione rilevante come omissione di essa con conseguenziale nullità della sentenza per "error in procedendo" ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La motivazione meramente apparente è equiparata, ai fini dell'impugnazione, alla sua omissione e comporta la nullità della sentenza per error in procedendo.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
La Cassazione può correggere la motivazione anche quando rileva un error in procedendo per motivazione apparente, purché la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Qui la correzione non era possibile perché occorreva verificare concretamente le compensazioni e il riporto del credito IRAP.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può richiamare o condividere la decisione di primo grado, ma deve rendere riconoscibili le ragioni della condivisione e confrontarsi, anche sinteticamente, con le critiche formulate nell'impugnazione. La formula generica secondo cui l'appello non contiene elementi nuovi non basta, se non consente di individuare il percorso decisionale.
- La motivazione per relationem non è di per sé invalida: può essere sufficiente quando le ragioni recepite risultano chiaramente identificabili e la decisione consente di comprendere perché le contestazioni siano state respinte. È invece apparente quando manca sia l'esposizione delle ragioni richiamate sia il confronto con le questioni sollevate.
- Quando per risolvere la controversia occorre ricostruire fatti contabili — come compensazioni, eccedenze e crediti riportati — la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito con una valutazione solo giuridica; la causa va rinviata per gli accertamenti fattuali necessari.
- La cassazione della sentenza per motivazione apparente non equivale a una vittoria definitiva sul merito della pretesa tributaria: nel caso concreto resta da accertare se il credito IRAP fosse stato effettivamente utilizzato in modo indebito e se la cartella fosse legittima.
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