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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18023 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.C. aveva presentato il 26 maggio 2004 domanda di definizione ai sensi dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002, relativa a cartelle per imposte e ritenute non versate dal 1997 al 2000. Dopo aver pagato le prime due rate, aveva omesso le successive. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi notificato il 13 marzo 2006 il diniego della definizione, sgravando quanto già versato e mantenendo le sanzioni, e aveva emesso una cartella per gli omessi versamenti. La contribuente sosteneva che il pagamento della prima rata avesse già perfezionato la definizione e che l’ufficio potesse riscuotere coattivamente soltanto il residuo dovuto, senza sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva accolto i ricorsi riuniti contro il diniego e la cartella; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente il pagamento della prima rata. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha stabilito che la definizione ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con l’integrale pagamento di quanto dovuto: il pagamento rateale produce l’effetto definitorio solo se tutte le rate sono versate, mentre il pagamento della prima rata, senza quelle successive, non basta. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate perché l’orientamento giurisprudenziale si era consolidato dopo l’instaurazione del contenzioso.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.

    La definizione dei ritardati o omessi versamenti prevista dall’art. 9-bis richiede il pagamento integrale degli importi dovuti, anche quando il contribuente abbia scelto la rateazione. Il versamento della prima rata, da solo, non perfeziona il condono né impedisce il diniego della definizione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata è subordinata al pagamento integrale e consente il versamento rateale, il contribuente deve pagare tutte le rate: il pagamento iniziale non consolida da solo il beneficio.
  • L’omesso pagamento delle rate successive può comportare il mancato perfezionamento della definizione e lasciare operanti le conseguenze previste per il debito originario, comprese quelle relative alla riscossione e alle sanzioni, secondo la disciplina applicabile.
  • La regola va applicata alla specifica misura agevolativa: non si può presumere che il pagamento della prima rata produca effetti novativi o definitivi senza una previsione normativa che lo stabilisca.

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