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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento e liquidazione con cui il Comune chiedeva l’ICI per il 2003 e il 2004 su immobili considerati edificabili in base allo strumento urbanistico. La società contestava, con un unico motivo, l’insufficiente motivazione della CTR: sosteneva che la particella non avesse autonoma volumetria, che la possibilità edificatoria dipendesse dalla demolizione di manufatti su un terreno limitrofo e che vincoli urbanistici e idrogeologici ne limitassero l’edificabilità. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece che la CTR avesse disapplicato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa senza che la contribuente avesse formulato una domanda in tal senso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: la CTR aveva motivato adeguatamente che l’inclusione delle aree nello strumento urbanistico e la possibilità di riqualificare l’intera superficie ne accrescevano il valore imponibile, anche tenendo conto di vincoli e oneri. La censura della società mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. È stato invece accolto il ricorso incidentale del Comune: la contribuente aveva chiesto l’applicazione della continuazione e la riduzione delle sanzioni, non la loro integrale disapplicazione per incertezza normativa; la CTR aveva quindi pronunciato oltre la domanda. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà esaminare le richieste sulla continuazione e sulla riduzione delle sanzioni. A essa è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), come interpretato autenticamente dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005 e dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006

    In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    Ai fini ICI, la qualificazione edificabile attribuita dal piano regolatore generale adottato è sufficiente per applicare il criterio del valore venale, senza attendere l’approvazione regionale o strumenti attuativi. La concreta attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri incidono sulla stima del valore, ma non escludono automaticamente l’edificabilità.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)

    L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sul "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).

    Le variazioni delle potenzialità edificatorie possono incidere sul prelievo dei singoli periodi d’imposta; non ne deriva, di regola, un diritto al rimborso per annualità precedenti, salvo che il Comune lo riconosca secondo la disposizione richiamata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Pertanto, poichè la società contribuente aveva solo richiesto una rideterminazione delle sanzioni (petitum), in applicazione di precisi istituti giuridici (causa petendi), mentre la CTR, in assenza di apposita domanda, ha ritenuto di disapplicare le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, appare evidente la sussistenza del vizio censurato.

    Il giudice deve rispettare domanda e causa petendi: non può disporre la disapplicazione integrale delle sanzioni per una ragione non dedotta, quando il contribuente abbia chiesto soltanto una rideterminazione fondata su istituti diversi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Pertanto, poichè la società contribuente aveva solo richiesto una rideterminazione delle sanzioni (petitum), in applicazione di precisi istituti giuridici (causa petendi), mentre la CTR, in assenza di apposita domanda, ha ritenuto di disapplicare le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, appare evidente la sussistenza del vizio censurato.

    La CTR aveva fatto ricorso alla disposizione per disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma non poteva farlo in assenza di una specifica domanda della contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il n. 5 è stato invocato dalla contribuente per denunciare l’insufficiente motivazione, ma la censura è stata rigettata perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito. Il n. 4 ha fondato il ricorso incidentale del Comune per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sufficiente il motivo incidentale perché il Comune aveva prodotto gli atti processuali rilevanti e ne aveva indicato la collocazione, consentendo di verificare che la contribuente non avesse chiesto la disapplicazione integrale delle sanzioni.

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    La continuazione era uno degli istituti invocati dalla contribuente per ottenere una rideterminazione delle sanzioni; la Cassazione ha rinviato al giudice regionale perché esamini tale richiesta, senza deciderne nel merito.

  • Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997

    La contribuente aveva chiesto la riduzione delle sanzioni al 30% in relazione all’omesso versamento. La Cassazione ha rimesso alla CTR l’esame di questa specifica richiesta.

Massime di principio

  • Per l’ICI sulle aree, la previsione edificatoria nel piano regolatore generale adottato può rendere l’area imponibile come edificabile anche prima dell’approvazione regionale e degli strumenti attuativi; la concreta capacità edificatoria e gli oneri incidono sulla stima del valore venale.
  • Vincoli urbanistici o idrogeologici e costi necessari alla trasformazione non escludono automaticamente l’edificabilità: possono ridurre il valore venale e devono essere valutati nella determinazione della base imponibile.
  • In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa mediante una censura di motivazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici.
  • In appello il giudice non può concedere un rimedio diverso e più ampio da quello richiesto, né fondarlo su una causa petendi non dedotta: le domande di riduzione o rideterminazione delle sanzioni non equivalgono a una domanda di loro integrale disapplicazione per incertezza normativa.
  • Quando la decisione è cassata con rinvio, le questioni di merito rimaste inesaminate e la liquidazione delle spese demandate devono essere trattate dal giudice di rinvio nei limiti indicati dalla Cassazione.

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