Cassazione Civile, Ordinanza n. 07627/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito d'impresa di un imprenditore edile disconoscendo costi ritenuti non inerenti e non di competenza, relativi a lavori eseguiti da terzi e forniture di merci. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti alla CTP, che ha rigettato il ricorso, e poi ha proposto appello, anch'esso respinto dalla CTR Campania. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che l'accertamento "a tavolino" richiedesse un previo confronto con il contribuente e che la sua eccezione non fosse pretestuosa; 2) violazione delle norme sull'accertamento parziale e sull'accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto fondare la rettifica su elementi certi e non su mere presunzioni, irrilevanti essendo gli inadempimenti dei fornitori; 3) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, per asserito omesso esame delle circostanze dedotte e documentate dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei casi di accertamento a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e comunque, nel caso di specie, il confronto con l'Ufficio era in fatto già intervenuto mediante questionario e successiva esibizione di documenti, sicché l'eccezione era infondata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, per mancata trascrizione degli atti rilevanti, e comunque lo ha reputato infondato sul merito, ribadendo che l'accertamento parziale è una modalità procedurale che può basarsi anche su presunzioni e non richiede la prova certa del maggior reddito. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e superiore al minimo costituzionale, non essendo meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
invocato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
art. 51, commi 2 e 6, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento e sul contraddittorio
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ribadisce che l'accertamento parziale è una modalità procedurale che può fondarsi anche su elementi presuntivi
artt. 29, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in combinazione con l'art. 41-bis
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dalla Corte per chiarire che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dalla Corte per estendere all'IVA la medesima logica dell'accertamento parziale
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza tributaria per motivazione insufficiente
richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad accertamenti fiscali "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo nei casi in cui sia normativamente previsto e, per i tributi armonizzati, solo se il contribuente indica concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente un'eccezione generica o meramente pretestuosa.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non richiede forme sacramentali: è sufficiente qualsiasi modalità concreta che assicuri un'interlocuzione effettiva con il contribuente, come questionari, richieste documentali o accesso agli atti, se funzionali al confronto preventivo.
- L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale che si innesta sulle regole dell'accertamento ordinario e può fondarsi anche su elementi presuntivi, restando ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria specifica.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione del contenuto degli atti rilevanti nella parte necessaria alla comprensione della doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La motivazione è solo apparente e comporta nullità della sentenza quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile, che affronti le censure essenziali, soddisfa il minimo costituzionale.
- La prova dell'inerenza, certezza e competenza dei costi dedotti grava sul contribuente, che deve fornire elementi idonei a superare le contestazioni dell'Ufficio sulla deducibilità delle componenti negative.
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