Cassazione Penale, Ordinanza n. 28154/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Chieti aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione contestata per avere, quale legale rappresentante e amministratore di una società, svolto un intrattenimento danzante con circa trecento partecipanti senza la licenza del Questore richiesta dall'art. 68 TULPS, condannandolo a euro 7.000 di ammenda, di cui euro 4.500 in sostituzione di mesi uno e giorni quindici di arresto. L'impugnazione era formalmente proposta come appello ma, per effetto della qualificazione operata dalla Corte d'appello, era stata trasmessa alla Corte di cassazione come ricorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e difetto di prova, per l'erroneo utilizzo del verbale dei Carabinieri e per la ritenuta prova del superamento del limite delle duecento presenze; secondo la difesa si trattava di due eventi distinti e autorizzati da diverse SCIA, una per la cena-spettacolo con intrattenimento dal vivo e una successiva per l'intrattenimento danzante; 2) difetto dell'elemento soggettivo e invocazione del reato impossibile, sostenendo l'inoffensività della condotta e la successiva autorizzazione della Commissione; 3) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il difensore, in memoria, ha insistito soprattutto sulla appellabilità della sentenza, sostenendo che, trattandosi di contravvenzione punita con pena congiunta e con ammenda applicata in sostituzione dell'arresto, l'appello fosse il mezzo corretto ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., nella versione applicabile.
La decisione
La Corte non ha deciso il merito dei motivi relativi alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio, ma ha rilevato che la soluzione dipendeva da una questione preliminare di diritto processuale: se la sentenza di condanna con applicazione della sola ammenda, in tutto o in parte in sostituzione dell'arresto, sia appellabile oppure inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dalle riforme del 2018 e del 2022. La decisione ricostruisce ampiamente il contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento tradizionale, favorevole all'appellabilità, e quello più recente, favorevole all'inappellabilità. Il Collegio non scioglie il contrasto nel dispositivo riportato nel testo, ma ritiene la questione di particolare importanza e rimette il tema alle Sezioni Unite, ritenendo non applicabile, nel caso, il vincolo di rimessione automatica ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p. in ragione del mutato quadro normativo rispetto al precedente delle Sezioni Unite Bonifazi.
Norme richiamate
art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
norma sostanziale che richiede la licenza del Questore per l'intrattenimento contestato; viene richiamata come base della condanna di primo grado
norma incriminatrice della contravvenzione per cui è intervenuta la condanna
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
norma centrale sul regime di appellabilità/inappellabilità delle sentenze di condanna con pena dell'ammenda o pena sostitutiva
art. 38-bis d.l. 16 luglio 2020, n. 76
richiamato dalla difesa come base della SCIA relativa alla cena-spettacolo e all'intrattenimento dal vivo
richiamato dalla difesa come titolo della seconda SCIA per l'intrattenimento danzante
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
invocato dalla difesa per l'assoluzione in via subordinata
invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità per reato impossibile
invocato dalla difesa per la particolare tenuità del fatto
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
"Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità"
testo vigente esaminato dalla Corte ai fini della soluzione del problema dell'appellabilità
art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per escludere, nel caso di mutato quadro legislativo, il vincolo di rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite
norma richiamata per la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi
artt. 53 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689
disciplina delle pene/sanzioni sostitutive richiamata nella discussione sull'appellabilità
artt. 59 e 72 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamati nell'analisi della revocabilità della sostituzione e del fondamento del diritto al doppio grado
richiamato per descrivere la nuova fase di sentencing nella determinazione della pena
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
richiamato nel quadro della riforma delle impugnazioni e della rinnovazione istruttoria
richiamato per affermare che la norma eccezionale non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti
art. 14, paragrafo 5, Patto internazionale sui diritti civili e politici
richiamato nel confronto con il diritto sovranazionale sul riesame da parte di un giudice superiore
art. 2 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato nel medesimo confronto sul diritto al secondo grado
art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
norma di riforma che ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., inserendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
intervento normativo che ha aggiunto l'inciso "in ogni caso" al comma 3 dell'art. 593 c.p.p.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni penali, la disciplina dell'appellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda richiede di stabilire se la pena pecuniaria sia stata applicata come pena principale originaria oppure come pena sostitutiva di una pena detentiva; la risposta dipende dalla lettura sistematica dell'art. 593, comma 3, c.p.p. e delle norme sulle pene sostitutive.
- La formulazione vigente dell'art. 593, comma 3, c.p.p. è stata letta in due modi contrapposti: secondo un primo orientamento conserva l'appellabilità quando l'ammenda sia stata inflitta in sostituzione dell'arresto; secondo un diverso orientamento, valorizzando il dato letterale della pena "applicata" e la ratio deflattiva delle riforme, l'inappellabilità opera anche in caso di pena pecuniaria sostitutiva.
- Il contrasto sulla appellabilità delle sentenze di condanna con pena pecuniaria sostitutiva è stato ritenuto di particolare importanza sistemica perché incide sul corretto mezzo di impugnazione e sul perimetro del doppio grado di merito, alla luce delle riforme del processo penale e del nuovo sistema delle pene sostitutive.
- Quando sopravviene un mutamento legislativo significativo rispetto al precedente regolatore delle Sezioni Unite, il vincolo di rimessione automatica alla medesima composizione non opera necessariamente, potendo la sezione semplice rimettere comunque la questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del nuovo contrasto.
- L'eccezione alla regola generale dell'appellabilità delle sentenze di condanna deve essere interpretata secondo il dato testuale e sistematico vigente; se il legislatore vuole limitare il gravame, la scelta lessicale impiegata nella norma e la coerenza con la ratio della riforma assumono rilievo decisivo.
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