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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28030/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma, compresa la conferma della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità e, in particolare, la ritenuta operatività della recidiva. L'unico motivo dedotto denunciava violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla conferma della recidiva, sostenendo che la motivazione sul punto fosse erronea o insufficiente. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da un ragionamento non illogico e, pur sintetico, adeguato rispetto alla genericità del rilievo già formulato in appello; il giudizio di merito sulla recidiva non era quindi sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la conferma della recidiva con censure generiche o meramente assertive è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e adeguata al livello di specificità delle doglianze già dedotte in appello.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una nuova rivalutazione del merito, se il giudice di merito ha espresso un percorso argomentativo esente da incongruenze logiche.
  • La manifesta infondatezza dell'unico motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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