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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bari. Dal testo emerge che il punto controverso riguardava la rinuncia all'impugnazione: la difesa sosteneva che il ricorrente fosse incorso in un errore nel rendere la rinuncia, e contestava la validità/efficacia di tale atto. La Corte di cassazione rileva però che la rinuncia era stata ribadita personalmente dall'interessato all'udienza del 23 ottobre 2024 e che le censure difensive risultavano manifestamente infondate e inconferenti rispetto alla regola dell'irrevocabilità della rinuncia una volta che essa sia entrata nella sfera di conoscenza del giudice adito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla rinuncia all'impugnazione, osservando che tale rinuncia, una volta conosciuta dal giudice, è irrevocabile; nel caso concreto, inoltre, la rinuncia era stata personalmente ribadita dall'imputato in udienza. Conseguentemente, poiché all'inammissibilità segue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente, l'interessato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, una volta pervenuta alla conoscenza del giudice adito, produce un effetto irretrattabile e non può essere validamente revocata o superata da successive doglianze difensive.
  • Se il ricorrente ribadisce personalmente in udienza la rinuncia all'impugnazione, le censure che ne contestino la validità sulla base di un preteso errore nella manifestazione di volontà possono essere dichiarate manifestamente infondate quando non scalfiscano l'efficacia dell'atto già acquisito al giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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