DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (2018) che riforma le impugnazioni penali: limita taluni poteri d'impugnazione del pubblico ministero (es. appello solo in casi specifici e impugnazioni favorevoli dell'imputato solo con ricorso per cassazione), introduce l'art. 593-bis (appello del procuratore della Repubblica), limita ricorsi per cassazione per le sentenze del giudice di pace, rende inappellabili alcune decisioni su contravvenzioni punite solo con ammenda e disciplina adempimenti e trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione (art.165-bis) e coordinamento del procuratore generale (art.166-bis). Norme vigenti senza limiti temporali specifici.
Riforma delle regole sulle impugnazioni penali (modifiche al CPP)
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