Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nel ricorso per cassazione egli deduceva un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse correttamente verificato l'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate; il vizio denunciato non rientra tra queste ipotesi, non concerne una difformità tra richiesta e decisione, non attiene a un vizio della volontà dell'imputato e non integra neppure una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di applicazione della pena. Ha ritenuto che il motivo fosse fuori dai casi di impugnabilità consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché prospettava un vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non riconducibile alle violazioni di legge deducibili. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento è stata evocata come oggetto del motivo di ricorso, ma la sua dedotta omissione o insufficienza motivazionale non è stata ritenuta sindacabile nel tipo di impugnazione proposta.
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non è deducibile un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano, senza necessità di trattazione in udienza.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
È richiamata come criterio per definire la nozione di pena illegale; nel caso concreto la pena non è stata ritenuta illegale secondo tali principi.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; resta escluso il controllo sul vizio di motivazione.
- La mancata o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando sia dedotta come vizio motivazionale, non integra un motivo ammissibile avverso la sentenza di patteggiamento.
- La nozione di pena illegale, quale limite all'impugnazione della sentenza applicativa della pena, va intesa in senso rigoroso e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile dichiarato de plano, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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