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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello territoriale che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dall'imputazione di calunnia. Dal testo emerge che i primi due motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza introdurre profili scrutinabili in sede di legittimità. Il terzo motivo contestava la condanna della parte civile alle spese processuali del grado di appello, nonostante l'analogo appello del pubblico ministero fosse stato anch'esso rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e immune da illogicità manifeste, in relazione alla delimitazione del thema decidendum e all'esclusa configurabilità degli elementi costitutivi della calunnia. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, confermando la correttezza della condanna della parte civile alle spese del grado di appello, pur in presenza del rigetto anche dell'impugnazione del pubblico ministero. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni economiche previste per l'inammissibilità, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 368 c.p.

    Il giudice di merito aveva escluso la configurabilità degli elementi costitutivi del reato di calunnia, e tale esclusione è stata ritenuta logicamente e giuridicamente corretta dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già vagliate e disattese nei gradi di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • La conferma dell'assoluzione può fondarsi sulla corretta esclusione degli elementi costitutivi del reato contestato, ove il giudice di merito abbia delimitato correttamente il thema decidendum e abbia dato conto in modo adeguato delle ragioni dell'insussistenza della fattispecie.
  • La condanna della parte civile alle spese del grado di impugnazione non è esclusa per il solo fatto che anche l'impugnazione del pubblico ministero sia stata rigettata, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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