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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi non fossero proponibili in sede di legittimità perché diretti a contestare valutazioni di merito già sorrette da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, contestando in particolare la ritenuta operatività della recidiva e la misura della pena applicata. Il ricorso deduceva asserite violazioni di legge e vizi di motivazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a rivalutare apprezzamenti di merito già compiutamente motivati dal giudice di appello, con specifico riferimento sia alla recidiva sia al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del merito, specialmente quando la censura mira a rimettere in discussione apprezzamenti già motivati in modo congruo dal giudice di appello.
  • La motivazione è sindacabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente, manifestamente illogica o comunque viziata nei limiti consentiti dalla legge; non è invece censurabile il semplice dissenso del ricorrente rispetto alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle circostanze effettuata nei gradi di merito.
  • La conferma della recidiva e la determinazione della pena, se sorrette da adeguato esame delle deduzioni difensive e da motivazione non illogica, non sono ordinariamente riesaminabili in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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