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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo un solo motivo: ha contestato la valutazione con cui i giudici di merito avevano confermato il giudizio di recidiva nei suoi confronti. La censura mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulla sussistenza della recidiva e sulla tenuta della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché l'unica doglianza era manifestamente infondata: la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, sicché il relativo giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • recidiva

    Il giudizio di conferma della recidiva, quando sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive, è valutazione di merito non sindacabile in cassazione nei limiti del motivo proposto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si risolve nella mera contestazione di una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice di appello.
  • La conferma del giudizio di recidiva può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del merito se la sentenza impugnata è logicamente e sufficientemente argomentata.
  • La manifesta infondatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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