Cassazione Civile, Ordinanza n. 19881/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato sulla contestazione di operazioni ritenute dall'Ufficio oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con conseguente ripresa di imposta e indeducibilità dei costi. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio e confermando integralmente l'accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19 d.P.R. 633/1972 e 109 d.P.R. 917/1986 per il mancato riconoscimento della detrazione IVA e della deducibilità dei costi, assumendo che la CTR avesse desunto l'inesistenza delle operazioni dalla qualificazione del rapporto come somministrazione di manodopera anziché appalto; 2) ulteriore violazione delle stesse norme per avere la CTR affermato l'indeducibilità dei costi per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti salvo prova della legittimità della prestazione; 3) omesso esame della circostanza che, secondo il PVC, i lavori indicati nelle fatture erano effettivamente intercorsi; 4) violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provati indizi gravi, precisi e concordanti nonostante affermazioni dell'Ufficio sulla effettività materiale delle operazioni; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su un fatto asseritamente smentito dalla stessa Agenzia, cioè l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva pure accertato in fatto la piena consapevolezza della contribuente, valorizzando l'assenza di una reale struttura aziendale in capo al soggetto fatturante e la riconducibilità effettiva del rapporto alla somministrazione di manodopera. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di rilevanza, poiché tutti centrati sull'asserita esistenza oggettiva delle operazioni, mentre l'accertamento era fondato anche sulla loro inesistenza soggettiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la mancata attività difensiva effettiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non spetta per operazioni inesistenti; la censura è stata respinta perché la CTR ha correttamente valorizzato l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la conoscibilità della frode.
art. 109 comma 4 d.P.R. n. 917 del 1986
I costi non sono deducibili se riferiti a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, salvo prova della legittimità della prestazione resa; la ricorrente non ha assolto l'onere di sovvertire l'accertamento.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La censura sul riparto dell'onere probatorio è stata respinta perché la CTR ha fatto corretta applicazione del criterio presuntivo in tema di operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base dell'accertamento IVA relativo a operazioni ritenute inesistenti.
L'onere della prova, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, grava inizialmente sull'Ufficio quanto alla fittizietà del fornitore e alla conoscibilità della frode, e poi si sposta sul contribuente per la prova contraria.
La censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché la decisione di merito non si è fondata su un fatto smentito, ma su un complessivo accertamento probatorio.
art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Usato come parametro delle doglianze per violazione di legge, ritenute in parte infondate e in parte non esaminabili per difetto di rilevanza.
art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto non utilmente dedotto nei limiti applicabili ratione temporis.
La resistente si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA e deduzione dei costi, le operazioni soggettivamente inesistenti non consentono il riconoscimento fiscale quando l'Amministrazione provi elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del contribuente secondo l'ordinaria diligenza.
- Per le frodi basate su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non è necessario dimostrare una mala fede piena del contribuente: è sufficiente provare che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
- Se l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio sulle operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve fornire prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze concrete.
- La qualificazione del rapporto contrattuale effettuata dal giudice di merito è un accertamento di fatto; in cassazione non può essere contestata con una mera diversa lettura del rapporto, ma solo denunciando violazione dei criteri ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Le censure che investono solo l'inesistenza oggettiva dell'operazione sono inammissibili se la decisione di merito poggia autonomamente anche sull'inesistenza soggettiva, non specificamente scalfita dal ricorso.
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