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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11348/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRAP e IVA sull'anno d'imposta 2003, con rettifica del reddito sulla base dell'inattendibilità delle scritture contabili e conseguente imputazione per trasparenza dei maggiori redditi ai soci ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi senza successo in appello; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17806/2018, aveva rigettato i loro ricorsi, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e la decisione della CTR. Con il successivo ricorso per revocazione, i ricorrenti deducevano un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente attribuito al verbale della Guardia di Finanza il contenuto di gravi irregolarità della società, mentre esso, a loro dire, attestava la regolarità e innocuità del comportamento dell'impresa. In sostanza, contestavano che la Corte avesse supposto l'esistenza di un fatto inesistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile, non una diversa lettura o valutazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la doglianza non investiva un errore di fatto sugli atti interni al giudizio di legittimità, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione già compiuta sulla correttezza dell'accertamento induttivo e sulla mancanza di prova contraria da parte dei contribuenti. Inoltre, il presunto errore era comunque riferibile al giudizio di merito, non alla sola ordinanza di cassazione. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    L'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che la realtà processuale esclude o impone; non è invece ammesso per contestare l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione richiede un errore di fatto autonomo e interno al giudizio di legittimità, incidentale sulla sola sentenza di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla mancanza di prova contraria da parte dei contribuenti; il giudice valorizza l'assenza di elementi probatori idonei a superare la pretesa fiscale.

  • art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento induttivo del reddito quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, anche se formalmente regolare.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Base normativa dell'accertamento ai fini IVA in presenza di inattendibilità contabile.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    reddito di partecipazione

    Il maggior reddito accertato in capo alla società si riflette sui redditi dei soci secondo il regime di trasparenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una svista percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile, non quando il ricorrente contesti l'interpretazione delle prove o la valutazione del materiale processuale.
  • L'errore revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione deve riguardare un fatto interno al giudizio di legittimità e deve avere carattere autonomo rispetto al giudizio di merito; non può essere usato per far valere errori che avrebbero dovuto essere denunciati con i rimedi ordinari contro le decisioni di merito.
  • L'accertamento induttivo del reddito è legittimo quando la contabilità, pur formalmente esistente, risulti complessivamente inattendibile per incoerenza con dati oggettivi e criteri di ragionevolezza; in tale situazione grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea.
  • La mera contestazione del contenuto attribuito a un verbale o a una relazione ispettiva non integra di per sé errore di fatto revocatorio se, in realtà, la censura mira a rimettere in discussione il percorso argomentativo seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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