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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17077/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado che dichiarava inammissibile il ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2014. Con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che la cartella fosse illegittima perché non preceduta da avviso bonario o da altro atto di accertamento sostanziale, con lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che la cartella fosse priva di motivazione sufficiente e quindi illegittima.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis riguarda un’attività meramente formale e documentale, basata sui dati dichiarati dal contribuente, senza valutazioni sostanziali, e che in tale ambito non è sempre necessario un previo avviso bonario o contraddittorio preventivo, salvo il caso in cui emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che, quando la cartella segue la liquidazione automatizzata sulla base della dichiarazione del contribuente, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il richiamo ai dati dichiarati e alle irregolarità riscontrate, senza necessità di una motivazione più ampia. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    comma 1 e applicazione del controllo automatizzato; richiamo anche alla cartella di pagamento ex art. 36bis

    consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, senza previo accertamento sostanziale quando l’attività è meramente formale e documentale

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    attribuisce all’Amministrazione il potere di correggere errori materiali e di calcolo nella dichiarazione IVA e di controllare la coerenza dei versamenti, mediante procedura automatizzata

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    il contraddittorio preventivo non è imposto in via generalizzata, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 12 L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di tutela del contraddittorio, ma non ritenuto violato nel caso concreto

  • art. 3, comma 4, L. n. 241/1990

    richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma escluso che la cartella fosse carente di motivazione

  • art. 7 L. n. 212/2000

    l’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto con il richiamo ai dati dichiarati quando la pretesa deriva da controllo automatizzato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    la mancata comunicazione di irregolarità non comporta, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi nei casi di controllo automatizzato

  • artt. 2, 3, 53 e 91 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a fondamento della censura sul preteso pregiudizio difensivo e sulla legittimità della pretesa tributaria

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l’iscrizione a ruolo è legittima quando l’Ufficio si limita a verifiche formali e documentali sui dati dichiarati, senza valutazioni discrezionali o sostanziali.
  • Il contraddittorio preventivo e l’avviso bonario non sono obbligatori in ogni ipotesi di liquidazione automatizzata, ma solo quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti; se la cartella deriva dal mero riscontro di dati già dichiarati o del mancato pagamento di somme emergenti dalla dichiarazione, la loro omissione non comporta invalidità dell’atto.
  • La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è sufficientemente motivata quando richiama la dichiarazione del contribuente e indica gli errori o le incongruenze rilevate, poiché il destinatario è già in possesso dei dati posti a base della pretesa.
  • La mancata comunicazione di irregolarità, nei casi in cui il controllo sia meramente automatico e non emergano incertezze rilevanti, non determina di per sé la riduzione o la non debenza di sanzioni e interessi

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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