Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva respinto l'opposizione al ruolo. La controversia nasce da una iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, sostenendo che la mancata comunicazione dell'esito della liquidazione e della irregolarità avrebbe dovuto comportare la nullità dell'iscrizione a ruolo. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di ultrapetizione; tuttavia tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la regolarità della notifica e del contraddittorio, anche in seguito a precedente ordinanza interlocutoria, verificando dagli atti la correttezza del contraddittorio. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non si fosse conformata al consolidato indirizzo secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, l'omessa comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, quanto ai redditi soggetti a tassazione separata, comporta la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, a prescindere dalla presenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge da parte della CTR.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente nelle ipotesi rilevanti considerate dalla Corte.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Impone la comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione; la sua inosservanza rileva come vizio dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 1, comma 412, L. n. 311/2004

    Obbliga l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'esito dell'attività di liquidazione svolta ai sensi dell'art. 36-bis, la cui omissione determina nullità del ruolo.

Massime di principio

  • In tema di iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato, la mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione prevista dalla normativa di settore comporta la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo.
  • L'obbligo di comunicazione dell'esito della liquidazione opera indipendentemente dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, quando la legge lo prevede espressamente.
  • Se il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già affermato in materia, la sentenza è censurabile in cassazione per violazione di legge.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che assorbe gli altri comporta la cassazione con rinvio e rende inutile l'esame delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.