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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'amministrazione ha recuperato a tassazione l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di una società estera, ritenuta bookmaker non autorizzato in Italia, in solido con una ricevitoria/ditta individuale italiana che operava come centro di trasmissione dati delle giocate. La società ha impugnato la conferma dell'atto da parte dei giudici tributari di merito deducendo sette motivi: mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese e conseguente lesione del diritto di difesa; erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta; omessa pronuncia sul presupposto territoriale; violazione del diritto unionale, del principio di non discriminazione, della libertà di stabilimento e del legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della disciplina interna; contrasto con il divieto di imposte sul volume d'affari diverso dall'IVA armonizzata; mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa; erronea liquidazione delle spese di lite e mancata compensazione. In memoria la ricorrente ha inoltre insistito sulla natura lecita dell'attività del bookmaker estero e sulla necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che non esiste una norma che imponga la traduzione dell'atto nella lingua del destinatario e che, comunque, la ricorrente aveva dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto avendolo ampiamente contestato nel merito. Ha poi richiamato la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità già formatasi sulla materia, affermando che per l'anno 2011 l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta delle scommesse avviene fuori dal sistema concessorio, che il soggetto passivo è anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, anche esteri, e che la ricevitoria italiana che svolge attività di raccolta, registrazione, trasmissione e pagamento delle giocate realizza il presupposto d'imposta. La Corte ha escluso la discriminazione rispetto agli operatori nazionali, la violazione della libertà di stabilimento, del principio di affidamento e della capacità contributiva, sottolineando che l'imposta non ha natura sanzionatoria e che il rapporto negoziale consente la rivalsa del carico fiscale. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva IVA, chiarendo che si tratta di tributo speciale non avente carattere di imposta sul volume d'affari, e ha negato la sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa dopo la legge interpretativa del 2010. Infine, ha ritenuto corretto il capo sulle spese e non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata chiarita. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per la recente formazione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    viene richiamato come norma processuale di legittimità per i motivi di ricorso attinenti alla violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    nullità della sentenza - error in procedendo - omessa pronuncia

    viene richiamato come vizio processuale dedotto per omessa pronuncia del giudice di merito

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare l'impossibilità concreta di comprenderne il contenuto

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è anche chi gestisce, con qualunque mezzo, scommesse per conto proprio o di terzi, anche esteri

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche al di fuori del sistema concessorio e individua come soggetti passivi anche i gestori per conto di terzi, con solidarietà del terzo

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    indica le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    richiamato nel motivo sul presupposto territoriale dell'imposta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia

  • art. 49 TFUE

    dedotto quale parametro di libertà di stabilimento e non ritenuto violato

  • art. 56 TFUE

    viene considerato il parametro rilevante in materia di libera prestazione di servizi nel settore dei giochi

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non osta al mantenimento o all'introduzione di imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997

    richiamato per l'esimente della incertezza normativa e per la responsabilità tributaria

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle spese e sulla difesa nel processo tributario

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione vittoriosa anche quando sia assistita da propri dipendenti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sul regime della soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 267 TFUE

    non impone il rinvio pregiudiziale quando la questione sia già stata chiarita dalla Corte di giustizia o non residuino dubbi ragionevoli

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro di capacità contributiva, ritenuto non violato perché il tributo può essere trasferito contrattualmente

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    la Corte ribadisce che il tributo speciale sui giochi non è imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA

Massime di principio

  • La traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario straniero non costituisce, di per sé, requisito di validità dell'accertamento; spetta al contribuente dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'ignoranza del contenuto dell'atto.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche in chi, pur privo di concessione, gestisce o raccoglie scommesse per conto proprio o di terzi, anche esteri, e la ricevitoria italiana che svolge attività di raccolta e trasmissione realizza il presupposto impositivo.
  • La raccolta di scommesse sul territorio italiano integra il presupposto territoriale del tributo; non rileva decisivamente il luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma l'attività materiale di organizzazione, registrazione e trasmissione delle giocate svolta in Italia.
  • La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, come interpretata dalla legge del 2010, non viola la libertà di stabilimento né il principio di non discriminazione, poiché si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia senza distinzione fondata sul luogo di stabilimento.
  • La norma interpretativa del 2010 ha eliminato l'incertezza per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore; pertanto non è applicabile l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per l'annualità successiva.
  • Il tributo speciale sui giochi d'azzardo non ha carattere di imposta sul volume d'affari e può essere mantenuto o introdotto in cumulo con l'IVA, purché non ne replichi la struttura.
  • Il riconoscimento della liceità penale dell'attività del bookmaker estero non esclude l'assoggettamento a imposizione fiscale, poiché la rilevanza tributaria discende dal concreto svolgimento dell'attività di gestione delle scommesse e non dalla sua punibilità penale.
  • Nel processo tributario, l'amministrazione vittoriosa assistita da propri dipendenti può ottenere la rifusione delle spese; la compensazione resta oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo i limiti di legge.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto unionale è già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza della stessa Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoRinvio pregiudiziale

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