Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore. Ha inoltre disposto la riunione del ricorso iscritto al R.G. n. 22958 del 2021, avente identico oggetto. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, accolta dal giudice di pace con compensazione delle spese. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza; il ricorso è stato poi riunito a un secondo ricorso avente il medesimo oggetto. La censura non riguardava il merito della sanzione, ma l'impugnazione della decisione del giudice di pace davanti alla Corte di cassazione. Il ricorrente ha quindi contestato indirettamente la decisione di primo grado, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del mezzo scelto, perché contro le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e della proposta di definizione del ricorso.
avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l'appello
le sentenze del giudice di pace non sono direttamente ricorribili per cassazione quando la legge prevede l'appello come mezzo ordinario di impugnazione.
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973
norma sostanziale posta a fondamento dell'opposizione definita in primo grado.
a seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006
l'abrogazione dell'ultimo comma ha ricondotto le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa al regime ordinario dell'appello.
intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006
ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, incidendo sul regime delle impugnazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Contro le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, dopo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, il mezzo di impugnazione ordinario è l'appello e non il ricorso per cassazione.
- L'uso di un mezzo di impugnazione non consentito determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.
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