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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un bookmaker estero privo di concessione in Italia e, in solido, della ricevitoria italiana che trasmetteva i dati delle giocate. I contribuenti sostenevano, in sintesi, di non essere soggetti all'imposta: il bookmaker perché straniero e, secondo la sua tesi, operante in un contesto non attratto dalla disciplina italiana; la ricevitoria perché asseritamente limitata a una mera attività di trasmissione dati e non di gestione del gioco. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) nullità dell'atto per mancata traduzione in inglese; (2) e (3) violazione delle norme interne ed eurounitarie sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, oltre che dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento e legittimo affidamento; (4) contrasto con la direttiva IVA, per asserita configurazione di un tributo sul volume d'affari; (5) mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; (6) illegittimità della liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia assistita da propri dipendenti, o in subordine mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che non esiste una regola che imponga la redazione dell'atto nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la parte aveva dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto avendolo contestato diffusamente nel merito. Ha poi confermato che, per l'anno 2012, l'imposta unica era dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, perché la norma interpretativa del 2010 ha chiarito che soggetti passivi sono anche coloro che gestiscono scommesse per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all'estero; la ricevitoria italiana concorre al presupposto impositivo svolgendo attività di organizzazione, raccolta, trasmissione e gestione delle somme. La Corte ha escluso la violazione del diritto unionale, richiamando la giurisprudenza della CGUE che non ravvisa discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e che ammette il potere degli Stati membri di regolare e tassare il settore dei giochi d'azzardo. Ha escluso anche il contrasto con la direttiva IVA, perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari. È stata negata l'esimente dell'obiettiva incertezza, poiché nel 2012 la disciplina era già stata chiarita dalla legge interpretativa. Infine, è stata confermata la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, con compensazione delle spese di legittimità per la recente formazione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; la lesione del diritto di difesa va provata dal contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    interpretato nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche se privo o inefficace della concessione

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    norma interpretativa che chiarisce la debenza dell'imposta anche in assenza di concessione e individua il soggetto passivo; per i rapporti successivi al 2011 non viola il principio di capacità contributiva

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    esprime gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco

  • art. 49 TFUE

    invocato dai ricorrenti, ma escluso ogni contrasto per assenza di discriminazione o restrizioni ingiustificate

  • art. 56 TFUE

    la Corte richiama la giurisprudenza UE per escludere che l'imposta unica discrimini gli operatori esteri

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato ai fini dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, esclusa nel caso concreto

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997

    richiamato in relazione all'obiettiva incertezza normativa, non riconosciuta

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato in relazione all'obiettiva incertezza normativa, non riconosciuta

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato come base dell'esimente dell'obiettiva incertezza, esclusa perché la disciplina era già chiarita

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di spese e difesa nel processo tributario

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione assistita da propri dipendenti, con riduzione dei compensi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese a carico della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese resta discrezionale e non è censurabile in cassazione come mancata applicazione

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già stata interpretata dalla CGUE o non presenta dubbi ragionevoli

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può estendersi anche al soggetto estero privo di concessione e al centro di trasmissione dati nazionale che operi per suo conto, quando entrambi concorrono materialmente alla raccolta e gestione delle giocate in Italia.
  • La mancanza di traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé invalidità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • L'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse costituisce il presupposto del tributo indipendentemente dalla qualificazione civilistica o penale dell'operatività del bookmaker estero e anche se il rapporto economico sia strutturato tramite intermediari italiani.
  • L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non integra un'imposta sul volume d'affari ai fini della direttiva IVA, poiché non colpisce il valore aggiunto né prevede il meccanismo di detrazione tipico dell'IVA.
  • La normativa nazionale che assoggetta a imposta anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio non contrasta con i principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento, se si applica indifferentemente agli operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando, per il periodo d'imposta considerato, la disciplina sia già stata chiarita da una norma interpretativa autentica e la parte abbia la possibilità di adeguare il rapporto negoziale o il proprio comportamento.
  • Nel processo tributario, l'ente impositore assistito da propri dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge; la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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