Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo perché infondato, ha accolto il secondo motivo perché effettivamente le spese del giudizio di primo grado non erano state liquidate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto solo in parte l’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale. Dal testo emerge che il primo motivo di ricorso contestava la validità della notificazione della cartella: la Corte rileva che le notifiche erano state eseguite ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, in epoca antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 248 del 2007, sicché dovevano applicarsi le regole del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982. Il secondo motivo censurava la mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenuta dalla Corte manifestamente fondata.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Per le notifiche della cartella esattoriale effettuate mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, anteriori alle modifiche del 2007, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
Richiamato come base procedurale per la proposta del relatore in camera di consiglio.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la trattazione camerale e la proposta del relatore.
È richiamato nel motivo di ricorso disatteso dal giudice di merito; la Corte esclude che, nella notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 secondo il regime applicabile ratione temporis, fosse necessaria la seconda raccomandata prevista in ipotesi diverse.
Non si applica alle notifiche della cartella esattoriale eseguite tramite raccomandata diretta del concessionario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, nel regime anteriore alle modifiche del 2007.
Le modifiche introdotte non operano per le notifiche anteriori alla loro entrata in vigore.
art. 36, comma 2 quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
Richiamato per l’introduzione dell’adempimento dell’invio della raccomandata di avviso nelle notifiche a mezzo posta.
art. 36, comma 2 quinquies, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
La disciplina nuova si applica solo alle notifiche effettuate dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Individua la data di entrata in vigore della disciplina modificativa richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella di pagamento, quando il concessionario provvede direttamente all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la validità della notificazione va verificata secondo le regole del servizio postale ordinario e non secondo la disciplina speciale della notificazione degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, se la notifica è anteriore alla modifica normativa del 2007.
- Le modifiche normative che introducono ulteriori adempimenti nella notificazione a mezzo posta operano solo per le notifiche successive alla loro entrata in vigore e non possono essere applicate retroattivamente a notifiche eseguite in un diverso regime temporale.
- La mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado integra un vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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