Cassazione Civile, Ordinanza n. 20365/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'assunzione di tre lavoratori presso la Provincia regionale di Messina, all'esito di un avviso di pubblico concorso per n. 3 posti di operatore-esecutore di sorveglianza in prova, qualifica funzionale 4. I lavoratori, dopo aver preso servizio nel 1997 con inquadramento nella quarta qualifica, hanno chiesto in giudizio che venisse riconosciuto loro, sin dall'origine, l'inquadramento giuridico ed economico nell'Area di Vigilanza, ritenendo illegittimo il bando perché, a loro dire, la normativa regionale e la tabella di riferimento avrebbero imposto una diversa e superiore collocazione (quinta qualifica, e poi ulteriore evoluzione contrattuale). Sostenevano inoltre di avere svolto, fin dall'assunzione, mansioni di prevenzione, controllo e repressione nella riserva naturale, con funzioni riconducibili alla vigilanza e alla polizia giudiziaria, sicché chiedevano anche le differenze retributive e la ricostruzione previdenziale. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, in sintesi, violazione di plurime norme regionali, statali e contrattuali, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato la documentazione prodotta sulle mansioni effettive e che il diniego di riesame dell'inquadramento era autonomamente impugnabile, con lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost.; con il terzo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente. La Corte di cassazione ha però ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura dell'avviso di concorso come offerta al pubblico accettata dai lavoratori e sulla mancanza di impugnazione del bando, nonché sull'assenza di prova di un diverso svolgimento di mansioni idonee a fondare un diritto al reinquadramento ex tunc. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di motivazione denunciato con il terzo motivo, ritenendo insussistenti sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, imperniata sulla vincolatività del bando di concorso non impugnato e sulla necessità di una specifica prova del diverso svolgimento di mansioni idonee a fondare il preteso superiore inquadramento. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione denunciato, osservando che non ricorreva né una motivazione apparente né l'omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 L.R. Sicilia n. 98/1981
come sostituito dall'art. 40 L.R. Sicilia n. 14/1988
Richiamato dai ricorrenti come base normativa del preteso corretto inquadramento nell'area di vigilanza e delle mansioni asseritamente svolte.
art. 39-bis L.R. Sicilia n. 98/1981
introdotto dall'art. 41 L.R. Sicilia n. 14/1988
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'assunto secondo cui il bando di concorso sarebbe stato illegittimo e il superiore inquadramento dovuto sin dall'origine.
art. 3 L.R. Sicilia n. 24/1972
Invocato dai ricorrenti per sostenere lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.
Richiamata dai ricorrenti nel quadro delle fonti asseritamente applicabili alle mansioni svolte.
Richiamata dai ricorrenti tra le fonti normative a sostegno della domanda.
Richiamata dai ricorrenti tra le fonti normative a sostegno della domanda.
Circolare Assessorato regionale Agricoltura e Foreste n. 157 del 1.2.1999
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della dedotta appartenenza delle mansioni all'area vigilanza.
Richiamata dai ricorrenti per affermare la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
Tabella allegata alla L.R. Sicilia n. 14/1988
Richiamata dalle parti; la Corte osserva che la descrizione dei compiti dell'operatore del servizio di sorveglianza non era dissonante rispetto al bando.
Tabella allegata al D.P.R. n. 333/1990
Richiamata dai ricorrenti nel tentativo di ricondurre le mansioni alla qualifica superiore.
CCNL 16.7.1995
con accordo integrativo del 13.5.1996
Richiamato dai ricorrenti come fonte contrattuale applicabile ratione temporis.
CCNL 31.3.1999
Richiamato dai ricorrenti come fonte contrattuale applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che il motivo deve specificare la regola di diritto asseritamente violata e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità quando la censura non sia specifica e non si confronti con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Applicabile nel testo riformato: consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo, non della mera insufficienza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo.
Il bando di concorso, contenendo gli elementi del contratto cui è diretto, è qualificato come offerta al pubblico revocabile fino all'accettazione.
Richiamato nel richiamo alla correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma non come fonte autonoma di diritti oltre i limiti del contratto.
art. 97 Cost.
Richiamato per affermare che la PA deve organizzare gli uffici secondo imparzialità, efficienza e legalità e che può/dovere annullare inquadramenti illegittimi.
art. 113 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché, in sostanza, mira solo a contestare il mancato accoglimento della tesi difensiva.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Escluso il motivo di astensione del magistrato che aveva partecipato al precedente giudizio di cassazione.
Richiamato dalla sentenza d'appello in relazione a precedente giurisprudenza sul diverso tema della prescrizione decennale, ma ritenuto non pertinente al caso.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel quadro dei principi sull'accesso al pubblico impiego contrattualizzato tramite procedure concorsuali corrette.
art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per le assunzioni per qualifiche meno elevate mediante avviamento.
Richiamato in tema di modalità di avviamento per alcune assunzioni nel pubblico impiego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il bando di concorso che contenga gli elementi essenziali del futuro contratto può essere qualificato come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., revocabile solo fino all'accettazione dei candidati; il diritto del vincitore si consolida però solo alle condizioni e per le qualifiche previste dal bando.
- Il candidato che abbia aderito al bando e sottoscritto il contratto di lavoro non può, in linea di principio, ottenere in giudizio un inquadramento diverso e superiore rispetto a quello oggetto dell'offerta accettata, salvo che si deduca e provi un diverso titolo giuridico idoneo a fondare il preteso diritto.
- Se la domanda mira a contestare l'illegittimità originaria del bando e dell'inquadramento iniziale, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e indicare puntualmente le norme e le clausole contrattuali asseritamente violate; la mera elencazione di fonti non è sufficiente ex art. 366 c.p.c.
- La censura per violazione di legge in cassazione richiede l'indicazione precisa delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione di uno specifico fatto storico, e non di una mera questione o argomentazione difensiva; non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- La valutazione delle prove e il giudizio sull'attendibilità del materiale istruttorio restano riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo l'assenza radicale o l'apparenza della motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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