Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già inquadrato come capo cantoniere in una determinata posizione economica e organizzativa, aveva agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori asseritamente svolte dal 14 giugno 2013 fino al collocamento in quiescenza il 30 dicembre 2018, con conseguente diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto provato che egli avesse svolto in via prevalente mansioni proprie della posizione superiore di assistente di nucleo, valorizzando sia le attività concretamente svolte sia la disciplina collettiva applicabile, che in caso di svolgimento continuativo di mansioni rientranti in due posizioni per oltre sei mesi prevedeva l'assegnazione alla posizione superiore senza richiedere espressamente il criterio della prevalenza. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione a specifici ordini di servizio, sostenendo che la Corte territoriale avesse letto erroneamente gli elementi istruttori; 2) omessa motivazione su un punto decisivo, deducendo che mancasse prova dello svolgimento pieno, autonomo, prevalente e continuativo delle mansioni superiori; 3) violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali collettive e dell'art. 2103 c.c., assumendo che il giudice di merito non avesse applicato correttamente il criterio di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del travisamento della prova e della violazione dell'art. 115 c.p.c., mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità e rimessa, nei casi consentiti, al diverso rimedio della revocazione per errore di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, né la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque esaminato. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché formalmente prospettava una violazione di legge ma in sostanza contestava un accertamento di fatto sulla prevalenza delle mansioni; inoltre non censurava un'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'art. 1, co. 5, dell'allegato 5 del Protocollo d'Intesa 2007 - C.C.N.L. 2006/2009, secondo cui il lavoratore assegnato continuativamente per oltre sei mesi a mansioni di due diverse posizioni viene assegnato a quella superiore senza che la norma richiami il criterio della prevalenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di travisamento della prova non può essere trasformata in un surrettizio riesame del merito; il travisamento, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza, non consente una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie in cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È richiamato come possibile veicolo del vizio di travisamento solo nei limiti consentiti dal sistema, ma non per sollecitare un nuovo giudizio di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione.
È invocato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione della disciplina collettiva, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto.
Come sopra, richiamato dalla ricorrente senza effettiva deduzione di un errore interpretativo autonomo e decisivo.
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme di interpretazione contrattuale; la Corte non ne sviluppa una specifica applicazione autonoma.
La Corte non entra nel merito della denunciata violazione, perché la censura è reputata inammissibile in quanto rivolta a contestare il fatto e non l'errore di diritto.
artt. 72–74 CCNL ANAS 2002-2005
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del criterio di prevalenza delle mansioni, ma la relativa censura è inammissibile.
artt. 92 e 94 CCNL ANAS 2016
Richiamati dalla ricorrente nell'ambito della stessa censura sulle mansioni superiori, senza che la Corte ne esamini il contenuto nel merito.
art. 1, co. 5, dell'allegato 5 del Protocollo d'Intesa 2007 - CCNL 2006/2009
La clausola è letta come previsionenormativa che, per mansioni continuative svolte per oltre sei mesi in due diverse posizioni organizzative, consente l'assegnazione alla posizione superiore senza richiedere, secondo la Corte territoriale richiamata, un espresso criterio di prevalenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È citato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamato come rimedio proprio dell'errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È indicato come norma che impone specifici oneri di indicazione del fatto storico, del dato da cui risulti, del quando e come sia stato discusso e della sua decisività, ai fini del vizio ex art. 360, n. 5.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c., per i requisiti di specificità del ricorso in cassazione quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio: il controllo della Cassazione non può risolversi in un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'insufficienza della motivazione o la mancata considerazione di singoli elementi probatori.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes in modo specifico e completo.
- La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In tema di mansioni superiori, la disciplina collettiva richiamata dalla decisione è letta nel senso che, per lo svolgimento continuativo oltre un certo periodo di mansioni afferenti a posizioni diverse, può scattare l'assegnazione alla posizione superiore senza che sia necessariamente imposto un autonomo criterio di prevalenza, ove la clausola contrattuale non lo preveda espressamente.
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