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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'agenzia per il lavoro era stato licenziato per giusta causa perché, dopo la contestazione disciplinare, aveva rifiutato di proseguire una missione presso l'utilizzatore in seguito alla trasmissione di una proroga della missione da sottoscrivere "in caso di accettazione". Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo di non aver mai prestato consenso alla proroga e di essere stato indotto dalla condotta aziendale a ritenere necessaria la propria accettazione. I giudici di merito avevano accolto l'impugnazione, ritenendo che il fatto fosse pacifico ma privo di disvalore disciplinare, perché né la legge né il CCNL prevedevano sanzioni per il primo rifiuto della missione o della sua proroga. L'agenzia ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina legale e collettiva per avere la Corte d'appello affermato che il lavoratore fosse libero di non accettare la proroga, sostenendo invece che la proroga fosse legittima anche senza consenso e assimilabile a un'offerta congrua; 2) violazione del CCNL per avere equiparato il rifiuto della proroga al rifiuto di un'offerta lavorativa congrua; 3) violazione della disciplina sul licenziamento per giusta causa e dei criteri ermeneutici contrattuali, censurando l'esclusione di ogni valenza disciplinare della condotta e l'affermazione secondo cui le parti sociali avrebbero voluto escludere il primo rifiuto; 4) violazione delle norme su tutela risarcitoria e concorso colposo del danneggiato, lamentando che non fosse stato valorizzato l'aliunde percipiendum per la supposta negligenza del lavoratore nella ricerca di altra occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione non sulla necessità del consenso alla proroga in sé, ma sull'assenza di una previsione legale o collettiva che sanzionasse disciplinarmente il primo rifiuto della missione o della proroga; il terzo perché, in parte, muoveva da un presupposto estraneo alla motivazione della Corte d'appello (l'asserita condizione di lavoratore "in disponibilità") e, in parte, era privo di specificità nell'evocare la violazione dei canoni ermeneutici del CCNL. La Corte ha inoltre osservato che, anche sul piano sostanziale, l'interpretazione della disciplina collettiva data dai giudici di merito era coerente con il sistema in assenza di una regolazione espressa della fattispecie. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato e respinto l'eccezione sull'aliunde percipiendum, valorizzando documentalmente la diligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione e il reperimento di un nuovo impiego pochi mesi dopo il recesso. Confermata così la reintegrazione e l'indennità risarcitoria già riconosciute nei gradi di merito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso

    utilizzato per censurare asserite violazioni di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché non pertinenti o non specifici rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 34 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della proroga della missione anche senza consenso del lavoratore; la Corte non accoglie tale lettura e valorizza l'assenza di una previsione sanzionatoria del primo rifiuto.

  • art. 24 CCNL per le agenzie di somministrazione

    invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto di somministrazione; non è ritenuto decisivo per fondare la sanzione espulsiva nel caso concreto.

  • art. 50 CCNL per le agenzie di somministrazione

    richiamato dalla ricorrente come norma che assimilerebbe la proroga a un'offerta congrua; la Corte reputa non pertinente la censura, poiché comunque il primo rifiuto non è previsto come illecito disciplinare.

  • art. 2086 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere organizzativo/direttivo datoriale; non vale, nel caso concreto, a fondare una sanzione disciplinare in assenza di specifica previsione.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la subordinazione del lavoratore; la Corte non ne trae conseguenze diverse rispetto alla disciplina collettiva che non sanziona il primo rifiuto.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza e obbedienza del lavoratore; la Corte ritiene che il profilo disciplinare del primo rifiuto non sia configurabile in difetto di espressa previsione.

  • art. 32 CCNL per le agenzie di somministrazione

    richiamato per censurare l'equiparazione al primo rifiuto di un'offerta congrua; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 34, co. 9, CCNL per le agenzie di somministrazione

    invocato dalla ricorrente; la Corte osserva che la decisione d'appello si fonda sulla mancanza di una previsione che sanzioni il primo rifiuto, non sulla disciplina di specifiche fattispecie diverse.

  • art. 34, co. 10, lett. c), CCNL per le agenzie di somministrazione

    "reiterazione del rifiuto non giustificato"

    la Corte d'appello, con avallo implicito della Cassazione, interpreta la clausola come espressiva della scelta delle parti sociali di sanzionare solo il rifiuto reiterato di una proposta lavorativa congrua, escludendo il disvalore disciplinare del primo rifiuto.

  • art. 33, co. 2, CCNL per le agenzie di somministrazione

    "la mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso le attività proposte dall'Agenzia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento contrattuale"

    la Corte lo reputa irrilevante ai fini del giudizio di licenziamento disciplinare, perché attiene alla qualificazione del comportamento come inadempimento e non, di per sé, alla sua idoneità a integrare giusta causa di recesso.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    richiamato in via principale dalla ricorrente sul tema della giustificazione del recesso; la censura non supera il vaglio di inammissibilità e la decisione di merito resta ferma.

  • art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015

    richiamato in subordine dalla ricorrente per la tutela applicabile; la Corte afferma che la doglianza è inammissibile perché non adeguatamente veicolata e non confrontata con la motivazione d'appello.

  • art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015

    norma applicata dai giudici di merito per riconoscere la tutela reintegratoria e l'indennità risarcitoria; la Cassazione non ne sovverte l'applicazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico del CCNL; la Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità nell'indicazione della violazione interpretativa.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto collettivo; la Corte conferma che l'interpretazione della Corte territoriale è coerente con il sistema.

  • art. 1366 c.c.

    invocato dalla ricorrente nei canoni interpretativi; la Corte non ravvisa una specifica violazione.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per l'aliunde percipiendum e il concorso colposo del danneggiato; la Corte conferma il rigetto dell'eccezione perché la diligenza nella ricerca di nuova occupazione era documentalmente provata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di somministrazione a tempo indeterminato, la sanzione espulsiva per il rifiuto del lavoratore di una missione o della sua proroga è configurabile solo se una previsione legale o collettiva attribuisce a quel comportamento un chiaro disvalore disciplinare; il mero inadempimento contrattuale non basta, se non è tradotto in illecito disciplinare.
  • Quando il contratto collettivo prevede espressamente la sanzione solo per la "reiterazione" del rifiuto non giustificato, il primo rifiuto resta escluso dall'area dei comportamenti disciplinarmente punibili, salvo diversa regolazione espressa del codice disciplinare datoriale.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o se muove da un presupposto fattuale/giuridico estraneo alla motivazione.
  • La qualificazione di una condotta come inadempimento contrattuale non coincide automaticamente con la sua idoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento: occorre una specifica previsione o un chiaro disvalore disciplinare desumibile dal sistema normativo o collettivo.
  • La doglianza sull'aliunde percipiendum è infondata se il giudice di merito ha esaminato l'eccezione e ha accertato, in base a prova documentale, la diligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione e il successivo reperimento di un impiego.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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