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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato accertato tra un lavoratore e una società a responsabilità limitata per il periodo 1.5.2011-31.7.2015. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudice di merito ha condannato il socio unico della società, quale successore nei debiti sociali, al pagamento di euro 76.370,75 per retribuzioni e altre spettanze. Il socio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) deduceva nullità del procedimento e vizio motivazionale, sostenendo che la citazione dei testi sarebbe stata ritualmente effettuata e depositata, sicché la decadenza per mancata citazione non si sarebbe verificata; (2) denunciava nullità della sentenza, violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. e vizio motivazionale, assumendo che spettasse al lavoratore-creditore provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di somme da parte del socio, che comunque avrebbe risposto solo nei limiti di quanto percepito in liquidazione; (3) censurava la valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali, prospettando contraddittorietà e inattendibilità della prova orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un presupposto di fatto smentito dalla sentenza impugnata, senza specifica indicazione dell'atto processuale e del momento del suo deposito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava vizi eterogenei, invocava impropriamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e, soprattutto, non si confrontava con la ratio decidendi della Corte territoriale, che aveva valorizzato la qualità di socio unico del ricorrente e la conseguente responsabilità illimitata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di attendibilità dei testimoni, riservata al giudice di merito, e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione oppure illimitatamente, secondo il regime giuridico dei debiti sociali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il motivo ex n. 5 non è ammissibile quando si pretende di censurare una valutazione di merito o, in presenza di doppia conforme, senza confrontarsi con le rationes delle due decisioni di merito e senza indicare un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    In caso di doppia conforme è preclusa la censura di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo la deduzione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura un presupposto di fatto espressamente escluso dalla sentenza impugnata senza indicare specificamente l'atto processuale da cui il fatto risulterebbe.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni, che appartiene al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta una successione nei rapporti obbligatori sociali in capo ai soci, con responsabilità da determinarsi in base al regime dei debiti sociali e alla posizione del socio.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiSocietarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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