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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente di un ente gestore di infrastrutture stradali, inquadrato come cantoniere livello B2, che ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento al livello B1 previsto dal contratto collettivo applicabile, con conseguente differenze retributive, sul presupposto di aver svolto per anni mansioni proprie dell'operatore specializzato. I giudici di merito hanno ritenuto provato che il lavoratore fosse stato adibito in modo costante, prevalente e per periodi di gran lunga superiori a tre mesi continuativi alla conduzione di mezzi speciali (sgombraneve, spargisale, trattori, ruspe, escavatori e pale meccaniche) e ad attività connesse alla pulizia e rimozione di materiali sulle pertinenze stradali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle clausole del CCNL e degli artt. 1362 e 2697 c.c., sostenendo che mancasse prova dell'espletamento, in modo pieno, autonomo, esclusivo, prevalente e continuativo, delle mansioni di operatore specializzato; con il secondo ha dedotto violazione delle medesime clausole contrattuali e dell'art. 2103 c.c., censurando l'applicazione del criterio della prevalenza delle mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla continuità e prevalenza delle mansioni superiori effettivamente svolte dal lavoratore. In presenza di una doppia conforme, tale ricostruzione fattuale è rimasta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 CCNL ANAS 2002-2005

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina contrattuale delle mansioni e dell'inquadramento; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma rileva che la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 74 CCNL ANAS 2002-2005

    Richiamato insieme all'art. 72 CCNL come parametro dell'inquadramento; la Corte osserva che la censura è sostanzialmente fattuale.

  • art. 92 CCNL ANAS 2016

    Invocato dalla società a sostegno della tesi sul mancato diritto al superiore inquadramento; la Corte non ravvisa una violazione di diritto, ma una contestazione del fatto.

  • art. 94 CCNL ANAS 2016

    Richiamato nel ricorso per negare il riconoscimento delle mansioni superiori; la Corte ne considera irrilevante l'utilizzo, poiché la doglianza investe la prova delle mansioni svolte.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali collettive; la Corte ritiene però che il motivo non colga un errore interpretativo, ma contestazioni sul merito dell'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come violazione dell'onere della prova; la Corte lo considera formalmente evocato, ma la censura in concreto attiene alla valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per il criterio di attribuzione delle mansioni e del relativo inquadramento; la Corte ribadisce che il motivo non evidenzia un errore di diritto, ma mira a rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale sulla prevalenza delle mansioni superiori.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La Corte precisa che il vizio di violazione di legge presuppone una fattispecie concreta incontestata, mentre nel caso di specie la ricorrente contesta proprio l'accertamento del fatto, rendendo il motivo inammissibile nella sua sostanza.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    Richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito è sostanzialmente sottratta al sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, sempre nel senso dell'intangibilità in cassazione dell'accertamento fattuale in ipotesi di doppia conforme.

  • art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato solo per il collegamento normativo alle modifiche processuali che incidono sul regime del sindacato di legittimità in caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se muove da una fattispecie concreta già accertata; se la censura investe in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile nella sostanza.
  • In presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito resta sostanzialmente insindacabile in cassazione, salvo che il ricorrente deduca un vero errore di diritto e non una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Ai fini del superiore inquadramento per mansioni, è decisivo verificare se le attività concretamente svolte corrispondano, in modo prevalente e costante, alle declaratorie contrattuali della posizione superiore; la verifica della prevalenza è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. non è sufficiente se, in concreto, la parte mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del contenuto delle mansioni svolte.
  • Quando il ricorso principale è rigettato e l'eventuale ricorso incidentale è espressamente condizionato, quest'ultimo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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