Cassazione Civile, Ordinanza n. 32059/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa all’Iva 2012 non versata, con iscrizione a ruolo anche di interessi. La società aveva impugnato la cartella deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi e insussistenza degli interessi moratori per asserita mancanza di colpevolezza. I giudici di merito avevano accolto la censura limitatamente agli interessi, ritenendo incomprensibile la loro quantificazione, suddivisa in quattordici voci. In cassazione l’Ufficio ha dedotto, con i primi due motivi, violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi, sostenendo che, trattandosi di pretesa fondata sui dati della stessa dichiarazione del contribuente e sulla comunicazione di irregolarità, erano già indicati gli elementi necessari a ricostruire base normativa, decorrenza e tasso degli interessi; la cartella sarebbe stata inoltre redatta secondo il modello ministeriale e nel rispetto degli obblighi informativi di legge. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendoli connessi e fondati, e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che, nel caso di controllo automatizzato, l’onere motivazionale della cartella sugli interessi può essere assolto mediante il richiamo ai dati della dichiarazione e alla comunicazione di irregolarità, quando da tali atti siano desumibili i presupposti del debito, la decorrenza degli interessi e il tasso applicabile; non è quindi necessario riprodurre in cartella tutti gli elementi già conoscibili dal contribuente. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se gli elementi contenuti nella dichiarazione fiscale e nella comunicazione di irregolarità fossero effettivamente sufficienti a sorreggere la pretesa.
Norme richiamate
art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dall'Ufficio quale base della cartella di pagamento e del relativo regime formale
art. 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321
richiamato per il modello ministeriale della cartella
art. 1, commi 1 e 2, d.m. 3 settembre 1999, n. 321
richiamato per la compilazione della cartella secondo modello ministeriale
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo applicata anche alla cartella di pagamento
art. 7, commi 2 e 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
norma che impone l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 20, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale parametro legale per il calcolo degli interessi
art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni, richiamata per la formazione della pretesa
art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sul controllo automatizzato IVA, richiamata per la formazione della pretesa
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
parametro del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato nel terzo motivo per il vizio di motivazione della sentenza
art. 36, d.lgs. 22 dicembre 1992
richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione della decisione
Massime di principio
- Nella cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato, quando la pretesa è fondata sui dati già indicati dal contribuente nella dichiarazione e sulla comunicazione di irregolarità, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante il richiamo a tali elementi, purché essi consentano di individuare il debito e la sua genesi.
- Se la cartella è il primo atto con cui vengono richiesti gli interessi, essa deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza, ma non necessariamente i singoli saggi periodici o il dettaglio analitico del calcolo, quando tali elementi siano comunque desumibili dagli atti presupposti o dalla dichiarazione.
- Nel caso in cui gli interessi siano riferiti a omessi versamenti periodici già risultanti dalla dichiarazione, il giudice non può ritenere la motivazione insufficiente solo perché la cartella espone più voci di interessi, se il contribuente è in grado di ricostruirne il significato dagli atti richiamati.
- Il sindacato sulla motivazione della cartella deve essere condotto verificando in concreto la completezza informativa degli atti presupposti e non imponendo formule di riproduzione integrale di dati già conoscibili dal destinatario.
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