Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26284/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi d’impresa per euro 168.913,00, dopo aver disconosciuto i benefici del regime agevolato previsto per le associazioni sportive/culturali ex l. n. 398/1991, ritenendo non rispettati i requisiti di legge. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, che l’associazione non riconosciuta si era già sciolta prima della notifica dell’avviso, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’ente e del suo ex legale rappresentante; sosteneva inoltre che avrebbero dovuto essere chiamati tutti gli associati, asseritamente solidalmente responsabili, e contestava la mancata integrazione del contraddittorio. Nel merito, affermava che l’Ufficio avesse illegittimamente tassato nuovamente redditi già colpiti da imposizione in capo a soggetti diversi: in particolare, una parte dei compensi era stata recuperata anche nei confronti del ricorrente e di un altro associato, ritenuti i reali percettori di redditi da lavoro autonomo, con conseguente rischio di duplicazione dell’imposizione; chiedeva quindi lo scomputo di tali somme dall’imponibile accertato nei confronti dell’associazione. I motivi di ricorso per cassazione riprendevano tali questioni: nullità per omessa pronuncia, violazione delle norme sulla estinzione dell’ente e sulla responsabilità dell’ex rappresentante, violazione del litisconsorzio necessario, e violazione delle norme sull’interposizione fittizia e sul divieto di doppia imposizione, con specifico riferimento anche ai compensi fatturati ma già riconosciuti come dovuti dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo corretta la legittimazione passiva dell’ex legale rappresentante e insussistente il litisconsorzio necessario con tutti gli associati; ha respinto la censura sull’applicazione dell’art. 2495 c.c., perché la norma riguarda l’estinzione delle società cancellate dal registro imprese e non l’associazione non riconosciuta. Ha poi accolto solo il quinto motivo, nei limiti in cui una parte dei redditi recuperati nei confronti dell’associazione risultava già definitivamente tassata in capo ai soggetti che avevano materialmente percepito i compensi, richiamando la disciplina dell’interposizione fittizia e del divieto di pretendere nuovamente imposte già assolte sul medesimo imponibile sostanziale. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni di merito; la questione processuale dedotta non integra di per sé tale vizio.

  • art. 2495 c.c.

    È norma riferita all’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese e non è applicabile al caso dell’associazione non riconosciuta disciolta.

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute opera la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente; in materia tributaria risponde il soggetto che ha diretto la gestione complessiva nel periodo di investitura.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    La mancata integrazione del contraddittorio verso tutti gli associati è stata esclusa, non essendo necessario coinvolgerli automaticamente in presenza di responsabilità imputata solo al legale rappresentante.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    "Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L’amministrazione procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento"

    La regola è stata ritenuta applicabile anche quando il reddito è stato già tassato in capo al reale percettore e poi recuperato nei confronti dell’interposto; l’Ufficio non può pretendere nuovamente le imposte sulla stessa componente reddituale già definitivamente assoggettata a imposta.

  • art. 62 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla CTR per sostenere la legittimazione passiva del legale rappresentante e l’assenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione al divieto di doppia imposizione sostanziale e alla capacità contributiva, per impedire che il medesimo reddito sia tassato due volte.

  • art. 37, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina dell’interposizione fittizia: i redditi formalmente intestati a un soggetto interposto possono essere imputati al reale percettore, ma occorre evitare che il medesimo reddito sia nuovamente tassato in capo all’interposto.

  • art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato con le norme sull’imposizione dei redditi ai fini della corretta imputazione del presupposto tributario.

  • art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato insieme alle norme sull’interposizione fittizia ai fini della ricostruzione del reddito imponibile.

  • art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999

    Richiamato come parametro violato dall’associazione ai fini della perdita delle agevolazioni fiscali, in particolare per i requisiti di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi oltre soglia.

  • l. n. 398 del 1991

    Regime agevolato disconosciuto dall’Amministrazione per mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Per le associazioni non riconosciute disciolte, l’evento estintivo non comporta automaticamente il venir meno della capacità di stare in giudizio: l’ente permane quale centro di imputazione dei rapporti non esauriti e l’azione può essere rivolta all’ultimo legale rappresentante quale soggetto responsabile e successore processuale.
  • L’art. 2495 c.c. sulla cancellazione della società dal registro delle imprese non è estensibile alle associazioni non riconosciute prive di iscrizione nel registro imprese.
  • In materia tributaria, la responsabilità personale e solidale dell’ex rappresentante di associazione non riconosciuta si collega alla gestione complessiva dell’ente nel periodo di investitura e, per i debiti d’imposta, può operare anche oltre l’estinzione dell’ente.
  • Il litisconsorzio necessario non sorge automaticamente nei confronti di tutti gli associati: occorre una concreta base fattuale che evidenzi una loro effettiva ingerenza nella gestione, non bastando la mera qualità di associati.
  • Il divieto di duplicazione dell’imposizione impedisce di recuperare nuovamente, nei confronti dell’interposto, imposte già definitivamente assolte dal soggetto che ha effettivamente percepito il reddito, quando il medesimo flusso reddituale sia stato prima imputato in via fittizia a un ente-schermo.
  • La disciplina dell’interposizione fittizia deve essere applicata in modo da ricostruire correttamente il reale percettore del reddito, ma senza consentire che il medesimo imponibile sia tassato due volte in capo a soggetti diversi per la stessa componente sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpresa
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioInterposizione fittizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.