Cassazione Civile, Ordinanza n. 37625/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasceva da avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2006-2007, con cui l'Ufficio recuperava maggiore imposta ritenendo che l'attività svolta dalla ditta non fosse un servizio di gestione dei rifiuti ma un mero noleggio di macchinari, cassoni e apparecchiature per il caricamento, la compattazione e lo smaltimento, quindi non agevolabile con aliquota IVA ridotta al 10%. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione di norme IVA e civilistiche, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto di servizi avente a oggetto l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, anziché come noleggio di beni strumentali. Con il secondo motivo censurava la statuizione sulle spese di appello, deducendo che la CTR non avrebbe potuto condannare l'Agenzia al pagamento delle spese in favore di una parte rimasta contumace in quel grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore domiciliatario in primo grado della parte contribuente rimasta contumace in appello, affermando quindi l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della notificazione. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione e qualificazione del contratto, senza censurare correttamente la violazione dei canoni ermeneutici né trascrivere integralmente le clausole rilevanti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che non può essere condannata alle spese una parte che nel grado di giudizio non si è costituita e non ha quindi sopportato alcun esborso. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese di appello in favore del contribuente contumace; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
La notificazione del ricorso per cassazione può essere eseguita nel luogo risultante dall'elezione di domicilio o dal domicilio dichiarato in primo grado, secondo le regole richiamate per le impugnazioni.
art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'indicazione del domicilio o della residenza effettuata in primo grado conserva efficacia anche per i successivi gradi di giudizio se la parte non si è costituita in appello o non ha diversamente indicato un domicilio.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Le notificazioni nel processo tributario si eseguono, salvo consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata dalla parte.
art. 380 bis c.p.c.
È stata utilizzata la procedura camerale per la trattazione del ricorso.
art. 291 c.p.c.
Richiamato per la rinnovazione della notificazione del ricorso alla parte rimasta contumace in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 1362 e ss. c.c.
I canoni legali di interpretazione del contratto sono sindacabili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo.
art. 1655 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto.
art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006
La nozione di gestione dei rifiuti è stata richiamata per escludere o includere l'attività nella fattispecie agevolata.
art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato in relazione alla disciplina delle attività concernenti i rifiuti.
n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72
Disciplina l'aliquota IVA agevolata del 10% per prestazioni connesse alla gestione dei rifiuti.
art. 15 d.lgs. n. 546/92
Richiamato insieme agli artt. 91 e 291 c.p.c. per censurare la condanna alle spese.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente partecipato al grado e sopportato le relative spese.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La condanna alle spese in favore della parte che non si sia difesa nel grado è cassata senza rinvio, poiché resa in mancanza del potere di pronunciarla.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel collegamento con la disciplina processuale tributaria.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel collegamento con la disciplina processuale tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'impugnazione al domicilio eletto in primo grado è valida anche se la parte appellata è rimasta contumace in appello, in forza dell'ultrattività dell'indicazione di domicilio/residenza resa nel primo grado.
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non può essere censurata come mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti: il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare in che modo la decisione se ne sia discostata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella contrapposizione tra la qualificazione contrattuale proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.
- Chi ricorre per cassazione contro l'interpretazione di un contratto deve, per rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, trascrivere le clausole rilevanti, così da consentire il controllo sulla denunciata violazione dei criteri interpretativi.
- Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della parte che, nel grado di giudizio considerato, sia rimasta contumace e non abbia quindi sostenuto spese processuali da rifondere; una statuizione del genere è cassabile senza rinvio.
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